Proposta di modifica n. 14.1 al DDL n. 1054-B
Azioni disponibili
14.1
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
1-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1-bis dovranno definire:
a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;
b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;
c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.
1-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
1-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1-bis.
1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-septies. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti» sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per indennizzi rapidi si intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.
1-octies. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1-septies.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-septies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-decies. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi», da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1-undecies. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1-decies rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
1-duodecies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1-decies.
1-terdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Parchi e aree protette in zone montane e disposizioni per il contrasto e la prevenzione della proliferazione di canidi derivanti da processi di ibridizzazione del lupo).