Proposta di modifica n. 4.2 al DDL n. 1054-B

4.2

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza. Ai fini di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.".