Proposta di modifica n. 15.3 al DDL n. 1054-B

15.3

Naturale, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Misure in favore delle microimprese e piccole imprese dei piccoli comuni e delle aree interne e montane)

          1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2025 e 2026, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

          3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis.»

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».