Proposta di modifica n. 3.8 al DDL n. 1146-B
Azioni disponibili
3.8
Basso, Irto, Fina, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe, Zambito, Camusso, Zampa
Dichiarato inammissibile
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tutti i contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l'apposizione di etichette e di filigrana. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all'inizio e alla fine del contenuto, un'etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.».