Proposta di modifica n. 20.1 al DDL n. 1146-B
Azioni disponibili
20.1
Dichiarato inammissibile
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'obbligo, in capo al Garante per la protezione dei dati personali, di assicurare il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689; a tal fine, l'autorità Garante per la protezione dei dati personali definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto, esercitando ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e potendo richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento della pretesa di spiegazione degli interessati».