Proposta di modifica n. 1.87 al nuovo testo n. 236, 1141, 793 NT1

1.87

Furlan, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito

Respinto

Al comma 1, lettera c) dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

          «6-ter. Per concorrere alle spese sostenute dagli enti territoriali per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni destinati ai comuni e 100 milioni destinati alla Regioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».