Proposta di modifica n. 1.87 al nuovo testo n. 236, 1141, 793 NT1
Azioni disponibili
1.87
Furlan, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Verducci, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera c) dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
«6-ter. Per concorrere alle spese sostenute dagli enti territoriali per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni destinati ai comuni e 100 milioni destinati alla Regioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».