Proposta di modifica n. 1.0.2 al nuovo testo n. 236, 1141, 793 NT1

1.0.2

Ternullo, Silvestro, Galliani

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. Per sostenere le spese dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2023 n. 213, è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025, di 700 milioni di euro destinati ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

          2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione proporzionale  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

          b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          c) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».