Proposta di modifica n. 1.85 al nuovo testo n. 236, 1141, 793 NT1
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1.85
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:
«6-ter. Al fine di consentire le assunzioni di cui al precedente comma 6-bis, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni a Statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro ed il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo Grado è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».