Ordine del Giorno n. G/923/15/2 al DDL n. 923
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G/923/15/2
Il Senato,
nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (A.S. 923)
premesso che:
il presente disegno di legge, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;
l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;
considerato che:
l'articolo 609-octies del codice penale prevede il reato di violenza sessuale di gruppo e l'articolo 609 ter le circostanze aggravanti della violenza sessuale per le quali la pena è aumentata di un terzo;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere nel caso di violenza sessuale di gruppo aggravata la pena dell'ergastolo.