Ordine del Giorno n. G/923/12/2 al DDL n. 923
Azioni disponibili
G/923/12/2
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"
Premesso che:
con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014;
il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
è innegabile l'importanza dei centri antiviolenza, quali luoghi protetti di aiuto alle donne per il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e per l'affermazione della propria indipendenza e libertà, che negli anni hanno avuto un ruolo determinante nella creazione di servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne e il riconoscimento sociale della violenza;
l'ultimo riparto delle risorse per i centri e le case rifugio risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022, che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'annualità 2022: tale provvedimento prevede il trasferimento alle Regioni di una somma pari a 40 milioni, di cui 30 milioni per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali tra i quali le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
l'iter di assegnazione prevede, dopo la registrazione del Dpcm da parte della Corte dei conti, che le Regioni inviino al Dipartimento la richiesta di trasferimento delle risorse unitamente alla nota di programmazione e il Dipartimento, in esito alle verifiche provveda poi a suddividere le risorse fra le regioni, le quali a loro volta provvedono alla concreta corresponsione delle risorse alle strutture con tempi complessivamente troppo lunghi e con modalità del tutto disomogenee nel territorio che pongono di continuo a repentaglio l'operatività concreta delle strutture: le risorse vengono distribuite con un ritardo medio quantificato in 14 mesi, secondo una indagine dell'associazione Action Aid;
inoltre, suddividendo i fondi per le strutture esistenti, emerge che ai centri anti violenza, singolarmente, vengono assegnati circa 39 mila euro, a ogni casa rifugio 36mila (dati Action Aid per il 2022);
si tratta con ogni evidenza di fondi insufficienti che non si basano su una analisi dettagliata dei bisogni a livello territoriale e nazionale, sui quali grava anche un meccanismo di distribuzione da parte delle Regioni contrassegnato da profonde differenze posto che alcune, le più virtuose, distribuiscono i finanziamenti direttamente ai centri antiviolenza accreditati ma altre invece - ed è notoriamente il caso della Campania, ma non solo - scelgono di trasferirli agli ambiti socio-sanitari, e quindi ai Comuni capofila degli ambiti spetta la ulteriore ripartizione;
in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);
secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi nei primi 11 mesi del 2023 se ne registrano già 106, un dato veramente preoccupante che rende improrogabile una reale presa d'atto e conseguenti investimenti a sostegno delle strutture che garantiscono libertà e autodeterminazione alle donne che fuoriescono da storie di violenza;
nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervire a sostegno dei centri antiviolenza, e non prevede alcuna semplificazione dell'iter di distribuzione delle risorse né lo stanziamento delle necessarie risorse destinate alle strutture suddette, inoltre sono comunque stati bocciati tutti gli emendamenti di questo tenore;
impegna il Governo
a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia l'adeguato stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire semplificando l'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse.