Ordine del Giorno n. G/923/11/2 al DDL n. 923

G/923/11/2

Lopreiato

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

     premesso che:

     il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

     considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

     le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

          occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

          Non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

          Per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;

          Come noto, la Legge n. 241 1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la L. n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista "da norme di legge o di regolamento", o risulti comunque necessaria "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

     Tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute;

     impegna il Governo

          ad intervenire, con il primo provvedimento legislativo utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.