Ordine del Giorno n. G/923/9/2 al DDL n. 923
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G/923/9/2
Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;
considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.
le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;
l'art. 384 del codice di procedura penale contempla lo strumento del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, in caso si tratti di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico;
appare indispensabile dotare il pubblico ministero di uno strumento operativo nuovo ed efficace quando non sia possibile attendere il provvedimento del giudice, ampliando le ipotesi in cui può essere disposto il fermo di indiziato di delitto anche fuori dei casi già previsti, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.). La gravità di cui sono espressione tali condotte, nonché il pericolo di reiterazione, giustificherebbe l'eccezionalità di un tale strumento;
impegna il Governo
ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per introdurre il nuovo strumento del fermo di indiziato dei delitti individuati in premessa, in quanto trattasi di comportamenti che pongono comunque in grave pericolo l'integrità fisica o psichica e troppo spesso la vita stessa della persona offesa.