Ordine del Giorno n. G/923/8/2 al DDL n. 923
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G/923/8/2
Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;
considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.
le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;
il comma 1-bis dell'art. 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, - anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza - in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;
tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato;
impegna il Governo
ad introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'art. 362 comma 1-ter del codice di procedura penale.