Proposta di modifica n. 2.0.1 al DDL n. 444
Azioni disponibili
2.0.1
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale)
1. Al fine di promuovere attività di ricerca in materia di morte perinatale è istituito presso il Ministero della salute il "Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»