Ordine del Giorno n. G/383/3/10 al DDL n. 383

G/383/3/10

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone

Il Senato

            in sede di esame del disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2";

        premesso che

            l'articolo 1 stabilisce che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro;

            l'articolo 2, prevede, altresì, che qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro;

        considerato che

            l'epidemia da COVID-19 ha messo a dura prova ogni ambito della nostra società, dalle istituzioni al privato cittadino. Le categorie esposte all'emergenza oltre a quella dei medici sono state anche quelle di tutti gli esercenti le professioni sanitarie che hanno retto l'urto della pandemia lavorando in prima linea e sono stati sottoposti a un elevato rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2;

        impegna il Governo

            ad ampliare la platea dei beneficiari del giusto ristoro a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, che non abbiano già avuto un beneficio economico, che lavorano non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, nonché l'erogazione dell'assegno una tantum in favore dei familiari degli stessi professionisti deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.