Proposta di modifica n. 1.100 al DDL n. 383

1.100

Il Relatore

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Gli esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 1, Rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» inserire le seguenti: «una tantum»;

            b) all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» con le seguenti: «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;

            c) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo,» con le seguenti: «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;

            d)  all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;

            e) all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'importo dell'assegno una tantum di cui al comma 1 viene detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi della citata disposizione»;

            f) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;

            g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;

            h) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e le modalità di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».