Ordine del Giorno n. G/383/1/10 al DDL n. 383

G/383/1/10

Camusso, Zampa, Magni

Il Senato,

        premesso che:

        il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a prevedere misure di ristoro di tipo economico per i medici che, privi di tutela assicurativa diretta, sono deceduti o hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-Cov-2;

        considerato che:

        numerose categorie di lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati non strettamente rientranti nella definizione di esercenti attività che la legge individua come rischiose, e quindi obbligate all'assicurazione contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni professionali, si trovano nella condizione di  essere costretti a pagare da sé le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali, nonché, nella malaugurata ipotesi di menomazioni permanenti, lesioni o decesso, non possono neppure ricevere forme di sostegno alle famiglie  o ristori a causa dell'assenza di una norma che prescriva l'estensione dell'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

            con la legge finanziaria 2007 è stato istituito il Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, poi regolamentato dal decreto ministeriale 19 novembre 2008; l'utilizzo di tale Fondo è stato esteso anche ai casi di risarcimento dei familiari di categorie non coperte da assicurazione obbligatoria tra le quali i Vigili del Fuoco e i liberi professionisti;

            le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  di cui al  D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,  sono da considerarsi ormai inadeguate rispetto al mondo del lavoro attuale, tanto da essere state più volte oggetto di numerose sentenze della Corte Costituzionale e di interventi normativi integrativi, quali ad esempio quello relativo alla  legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici e il decreto legislativo n. 38 del 2000 che ha integrato e riordinato le categorie professionali soggette ad assicurazione obbligatoria;

            a causa di gravissimi fatti di cronaca si è urgentemente posto il problema di riconoscere alle famiglie coinvolte nella grave perdita di un figlio/a, una somma di denaro adeguata a risarcire il danno occorso durante un'attività di affiancamento e di apprendistato nel caso di alternanza scuola lavoro, risarcimento al momento non riconoscibile poiché al momento, nel caso di attività in alternanza scuola lavoro, gli studenti non sono riconosciuti come «capofamiglia», non sono considerati «lavoratori», né praticanti o apprendisti, e nemmeno «stagisti», ma bensì «osservatori» dei processi di lavoro;

            nel corso dell'audizione, in questa Commissione, sulle linee programmatiche del suo Dicastero, la Ministra del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato tra le sue priorità quella di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, obiettivo più volte ribadito, anche in occasione della prima riunione del Tavolo sulla sicurezza sul lavoro con le parti sociali nello scorso mese di gennaio;

            il disegno di legge in oggetto riconosce forme di indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore dei medici non in regime di rapporto di lavoro dipendente e quindi privi di tutela assicurativa diretta, deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2;

            l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va estesa a tutte le tipologie di lavoratori, ivi compresi gli agenti di commercio e i liberi professionisti senza dipendenti;

        impegna il Governo:

        a dare seguito alle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutando l'opportunità di estendere l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori fino a questo momento esclusi.