Proposta di modifica n. 4.0.1 al DDL n. 383
Azioni disponibili
4.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
1. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai dipendenti pubblici non rientranti nelle categorie già protette ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto, ai lavoratori con contratto di diritto pubblico, agli agenti di commercio e i procacciatori d'affari senza dipendenti, ai liberi professionisti senza dipendenti, ai commercianti e i titolari di ditte senza società, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali e agli studenti delle scuole secondarie superiori nel caso di percorsi trasversali per l'orientamento.
2. Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore, la copertura della spesa per l'assicurazione obbligatoria è determinata attraverso le seguenti modalità:
a) contribuzione del datore di lavoro, ivi compresi gli istituti scolastici nel caso di lavoratori dipendenti;
b) contribuzione di tipo misto, nel caso di agenti di commercio e procacciatori d'affari;
c) sistema di contribuzione duale, nel caso di liberi professionisti, con pagamento del premio spettante per intero al libero professionista se impegnato in attività di libero esercizio e spettante per metà allo stesso e per metà al datore di lavoro nel caso in cui il libero professionista eserciti attività correlate alla salute ed alla sicurezza pubbliche;
d) costituzione di un fondo di riserva nelle risorse dell'INAIL.
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di bilancio. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente, al Parlamento una relazione sulle spese sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi di copertura generalizzata.»