Proposta di modifica n. 4.0.1 al DDL n. 383

4.0.1

Camusso, Zampa, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

        1. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai dipendenti pubblici non rientranti nelle categorie già protette ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto, ai lavoratori con contratto di diritto pubblico, agli agenti di commercio e i procacciatori d'affari senza dipendenti, ai liberi professionisti senza dipendenti, ai commercianti e i titolari di ditte senza società, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali e agli studenti delle scuole secondarie superiori nel caso di percorsi trasversali per l'orientamento.

        2. Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore, la copertura della spesa per l'assicurazione obbligatoria è determinata attraverso le seguenti modalità:

            a) contribuzione del datore di lavoro, ivi compresi gli istituti scolastici nel caso di lavoratori dipendenti;

            b) contribuzione di tipo misto, nel caso di agenti di commercio e procacciatori d'affari;

            c) sistema di contribuzione duale, nel caso di liberi professionisti, con pagamento del premio spettante per intero al libero professionista se impegnato in attività di libero esercizio e spettante per metà allo stesso e per metà al datore di lavoro nel caso in cui il libero professionista eserciti attività correlate alla salute ed alla sicurezza pubbliche;

            d) costituzione di un fondo di riserva nelle risorse dell'INAIL.

        3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di bilancio. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente, al Parlamento una relazione sulle spese sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi di copertura generalizzata.»