Proposta di modifica n. 3.0.1 al DDL n. 383
Azioni disponibili
3.0.1
Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Articolo 3-bis
(Giusto ristoro in favore dei sanitari che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile e assegno una tantum a favore dei familiari dei sanitari deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV2)
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno una tantum di cui all'articolo 2 sono corrisposti, altresì, ai soggetti esercenti la professione sanitaria non in regime di rapporto di lavoro dipendente e sono erogati a carico degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 e dell'assegno una tantum di cui all'articolo 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
Articolo 3-ter.
(Presentazione della domanda di giusto ristoro in favore dei sanitari e procedimento di verifica dei requisiti)
1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 2 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, agli enti nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis, che procedono alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema predisposto dagli enti nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis e corredate della documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.»
Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».