Proposta di modifica n. 1.1 (testo 2) al DDL n. 340

1.1 (testo 2)

Stefani, Potenti

Approvato

"Apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,»; al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto» e dopo le parole «il quale,» inserire le seguenti: «in stato di ebbrezza alcolica»;

            b) Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,»; al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto» e dopo le parole «il quale,» inserire le seguenti: «in stato di ebbrezza alcolica»;