Proposta di modifica n. 1.5 al DDL n. 340

1.5

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Approvato

Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis » sostituire il nono comma con il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo»

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3