Proposta di modifica n. 1.4 al DDL n. 340
Azioni disponibili
1.4
Approvato
Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», sostituire il nono comma con il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.