Proposta di modifica n. 1.4 al DDL n. 340

1.4

Lopreiato

Approvato

Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», sostituire il nono comma con il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.».

        Conseguentemente,  sopprimere l'articolo 3.