Proposta di modifica n. 1.1 al DDL n. 340

1.1

Stefani, Potenti

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» e  al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto»;

            b) Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», ai commi secondo  e quarto  sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» e  al comma terzo, sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto».