Ordine del Giorno n. G/340/1/2 al DDL n. 340

G/340/1/2

Stefani, Potenti

Il Senato,

            nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche" (A.S. 340)

        premesso che:

        il presente disegno di legge  mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento  estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;

            nel testo si fa riferimento al l'articolo 53-bis comma 2, lettera c) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;

            l'altra norma in questione è articolo 53-quater che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;

            tuttavia, sarebbe opportuno che  nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto, fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di aumentare le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto per il reato di  lesioni e di prevedere eventualmente  la revoca della patente per i casi più gravi in cui si configurerebbe il reato di omicidio nautico.