Proposta di modifica n. 8.3 al DDL n. 1054-B

8.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico e la crescita demografica nonché di contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali, è istituito un piano nazionale per la promozione e il sostegno dell'agricoltura e dell'attività forestale nelle zone montane e nelle aree interne, di seguito denominato "piano" finalizzato al finanziamento di seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori e alle imprese agricole a conduzione femminile:

          a) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e di informazione in favore degli operatori e dei cittadini;

          b) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

          2-ter. Il piano è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali delle zone montane e delle aree interne, nonché per la selezione dei progetti medesimi.

          2-quater. All'attuazione del piano provvede l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nei limiti delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

          2-quinquies. Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse erogate per il finanziamento del piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il piano è aggiornato ogni tre anni, con decreto adottato ai sensi del comma 2-ter, sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.

          2-sexies. Agli oneri di cui al comma 2-quinquies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la crescita demografica e contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali».