Proposta di modifica n. 4.4 al DDL n. 1054-B

4.4

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Inammissibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

          «3-bis. Al fine di promuovere e realizzare interventi infrastrutturali nei comuni delle zone montane e delle aree interne, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato "Fondo per lo sviluppo infrastrutturale delle aree interne", con una dotazione complessiva di 6.355 milioni di euro, in ragione di 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

          a)  interventi ordinari e straordinari per la viabilità delle strade provinciali;

          b) interventi ordinari e straordinari per la viabilità delle strade dei comuni delle aree interne;

          c) interventi ordinari e straordinari per il contrasto del dissesto idrogeologico;

          3-ter. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 7-bis sono ripartiti con decreto del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          3-quater. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.

          3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione di cui al comma 3-quater.».

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle aree interne.».