Proposta di modifica n. 8.4 al DDL n. 1054-B
Azioni disponibili
8.4
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Improcedibile
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico. Le deduzioni di cui al primo periodo sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.
2-quater. I benefici di cui al comma 2-bis non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 70.000 euro.
2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».