Proposta di modifica n. 7.1 al DDL n. 1054-B

7.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Improcedibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

          «4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca - Periodo 2022-2024.».