Proposta di modifica n. 15.153 al DDL n. 1054-B
Azioni disponibili
15.153
Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Naturale
Improcedibile
Al comma 1, dopo il capoverso «3.», inserire il seguente: «3-bis. L'individuazione dei valichi montani in cui istituire le zone di protezione speciali in cui è permesso il prelievo venatorio è effettuato sulla base di criteri geomorfologici, toponomastici e altitudinali, mentre per l'individuazione delle rotte di migrazione sono i utilizzati i dati di cattura e ricattura degli uccelli inanellati per finalità scientifiche e la distribuzione dei siti di prelievo degli uccelli selvatici per finalità diverse (stazioni di inanellamento scientifico, impianti tradizionali per l'aucupio, appostamenti fissi), unitamente a un'indagine bibliografica per ricercare studi e rapporti che possano fornire indicazioni sulla presenza di flussi di migrazione in determinate aree del territorio regionale.».