Proposta di modifica n. 15.138 al DDL n. 1054-B

15.138

Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Naturale

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», sostituire il secondo periodo, con il seguente: «A seguito dell'istituzione delle zone di protezione speciale di cui al periodo precedente, i cacciatori che decidano di svolgere attività venatoria sui valichi di montagna devono essere titolari di polizza assicurativa a copertura dei costi di eventuali operazioni di soccorso alpino.».