Proposta di modifica n. 15.133 al DDL n. 1054-B

15.133

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Se i valichi di montagna, di cui al primo periodo, presentano un alto livello di attività turistiche ed escursionistiche non può mai esservi ammessa l'attività venatoria.».