Proposta di modifica n. 15.100 al DDL n. 1054-B
Azioni disponibili
15.100
Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Naturale
Improcedibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15
(Strategie integrate per il monitoraggio, contenimento non cruento e gestione ecocompatibile della fauna selvatica)
1. Al fine di garantire un'efficace tutela dell'equilibrio ecosistemico, nonché la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con cadenza continuativa, al monitoraggio sistematico e integrato di tutte le specie di fauna selvatica presenti sul rispettivo territorio, avvalendosi del supporto scientifico e operativo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.
2. I dati acquisiti nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal comma 1, comprensivi di informazioni quantitative e qualitative riguardanti la consistenza, la distribuzione geografica, le dinamiche demografiche, lo stato di conservazione e l'impatto potenziale ovvero effettivo delle specie di fauna selvatica sugli ecosistemi, le attività agro-silvo-pastorali, gli insediamenti umani e le infrastrutture, sono trasmessi, con cadenza semestrale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 2, alla loro validazione in collaborazione con l'ISPRA, nonché alla redazione di una relazione tecnica di sintesi, articolata per ambiti territoriali e tipologie faunistiche, contenente:
a) l'elenco aggiornato delle specie monitorate, con indicazione dello stato di conservazione e delle eventuali criticità rilevate;
b) l'analisi dei principali indicatori faunistici, ecologici e di pressione antropica, effettuata anche mediante correlazione comparativa con eventuali serie storiche o banche dati pregresse disponibili, al fine di individuare tendenze evolutive, anomalie distribuzionali, alterazioni demografiche o altri elementi utili alla valutazione dello stato di equilibrio dell'ecosistema;
c) la descrizione degli impatti rilevati su attività antropiche e agro-silvo-pastorali, su ecosistemi naturali e sulla biodiversità locale;
d) l'individuazione preliminare di eventuali situazioni di squilibrio o rischio tali da richiedere misure di contenimento o gestione.
4. La relazione tecnica di sintesi di cui al comma 3 è trasmessa, in formato digitale e cartaceo, alle commissioni parlamentari competenti per materia, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto dei principi di trasparenza, accessibilità e partecipazione.
5. All'esito dell'analisi e della valutazione tecnico-scientifica dei dati di cui al comma 2, qualora emerga, in maniera oggettivamente fondata, la necessità di procedere all'adozione di misure di contenimento delle popolazioni di fauna selvatica per prevenire o mitigare situazioni di pericolo ovvero di pregiudizio per l'incolumità pubblica, la sanità animale, la sicurezza alimentare, la funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali o la conservazione degli equilibri ecosistemici, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, uno o più provvedimenti recanti l'individuazione delle modalità, delle tecniche e dei limiti entro cui possono essere attuate misure di contenimento a carattere non cruento. Le misure di cui al precedente periodo privilegiano l'impiego di strumenti di gestione faunistica fondati su criteri scientifici ed etologici, rispettosi del benessere animale, orientati alla sostenibilità ambientale, ispirati al principio di precauzione e coerenti con la disciplina dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità.
6. Qualora l'applicazione integrale delle misure di contenimento non cruento previste al comma 5 non consenta di conseguire gli obiettivi di tutela dell'incolumità pubblica, della sanità animale, della sicurezza alimentare, della funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali e della conservazione degli equilibri ecosistemici, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri può attivare, in via eccezionale e residuale e a seguito di un'ordinanza ricognitiva di una situazione di emergenza del Presidente della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio, ulteriori interventi di gestione, anche tramite il ricorso ad abbattimenti selettivi, finalizzati alla progressiva mitigazione dell'impatto delle popolazioni faunistiche interessate, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i principi di proporzionalità, precauzione e sostenibilità ambientale.
7. Nei casi in cui l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai commi precedenti, in ragione della loro entità, complessità o urgenza, risulti non pienamente eseguibile dalle sole unità specialistiche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, il medesimo Comando può richiedere il concorso di altre unità operative dell'Arma dei carabinieri, le quali intervengono nel rispetto delle modalità e dei compiti loro assegnati dal coordinamento interforze.
8. Nell'ambito delle misure di cui ai commi 5 e 6, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri provvede all'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento e formazione, teorica e pratica, rivolti al proprio personale operativo, finalizzati all'apprendimento e all'applicazione di tecniche avanzate per la gestione delle interazioni tra fauna selvatica e popolazione umana, orientate a prevenire situazioni di pericolo, a evitare l'insorgere di danni o sofferenze agli animali, e ad assicurare l'applicazione dei protocolli di intervento in conformità con la normativa vigente in materia di benessere animale.
9. Ai fini dell'efficace attuazione degli interventi di cui al comma 6 e qualora il personale operativo complessivo del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri risultasse insufficiente, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della normativa vigente e della programmazione del fabbisogno, provvede ad emanare con la massima urgenza un bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale operativo.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».