Ordine del Giorno n. G5.1 al DDL n. 923
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G5.1 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame apporta modifiche alla legislazione vigente, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione;
le modifiche esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;
considerato che:
il richiamato articolo contiene un principio di assoluto rilievo, in quanto viene normato il concetto di specializzazione, indispensabile nel caso di reati di violenza domestica e di genere;
la creazione di gruppi di lavoro specializzati, peraltro ampiamente diffusi sul territorio nazionale, non è più frutto di una scelta discrezionale del capo dell'Ufficio, ma diviene un preciso obbligo di legge, quantomeno per il settore in oggetto;
nondimeno, a fronte delle nuove e onerose incombenze alle quali i magistrati di tale settore sono chiamati, tale disposizione può rivelarsi in parte inefficace, laddove la creazione del gruppo non avvenga in termini numerici tali da garantire l'effettiva possibilità dello stesso di fornire una puntuale e esaustiva risposta alle esigenze contenute nel disegno di legge, che peraltro si aggiungono a quelle numerose già previste per il settore del cd. Codice Rosso;
in particolare, si tratta di assicurare la valutazione entro 30 gg. delle esigenze cautelari correlate ai reati del settore, di assicurare comunque una tempestiva e completa conclusione delle indagini e un altrettanto idonea trattazione dei procedimenti che ne potranno scaturire;
valutato che:
la recente riforma del diritto di famiglia ha altresì posto a carico della Procura degli obblighi puntuali di coordinamento con il Tribunale ordinario - disciplinati dall'art 64 disp. att. c.p.p. - che risulteranno potenziati dalle nuove disposizioni;
si tratta di assicurare una nuova e maggiore efficacia di contribuire alle valutazioni del giudice civile sul tema - specie ove emerga la necessità di provvedimenti urgenti da parte di quest'ultimo - che potrà trovare attuazione solo a fronte di una corretta ripartizione delle forze nell'ufficio di Procura;
ritenuto inoltre che:
in tal senso, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art 19 del testo in esame - tale da determinare l'impossibilità di procedere ad aumenti di organico - impone di assicurare effettività all'attività dei gruppi specializzati in materia di violenza di genere e domestica attraverso un riconoscimento sul piano quantitativo dell'impegno funzionale alle priorità considerate dal legislatore,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le Procure affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo agli adempimenti necessari, sia destinato, in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, un numero adeguato dei sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di Procura.
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(*) Accolto dal Governo