Ordine del Giorno n. G1.6 al DDL n. 923

G1.6 (testo 2)

Potenti, Stefani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

     premesso che:

   tra le misure che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro efficacia vi è il provvedimento di ammonimento questorile; istituto di natura amministrativa e derivazione anglosassone, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. n. 11 del 23.02.2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 23.04.2009. Con lo stesso intervento legislativo si è anche inserito nel Codice penale il medesimo delitto di atti persecutori;

   così, l'art. 8, D.L. n. 11/2009, oggi prevede che: "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore" Al comma 2 la norma prevede inoltre che: "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale";

     lo strumento di ammonimento ha trovato profonda valorizzazione grazie al c.d. "Protocollo Zeus" promosso dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Anticrimine. Questo strumento, già attivo in altre città italiane è finalizzato ad aumentare l'efficacia dello strumento dell'ammonimento del Questore, atto amministrativo previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, che intima all'uomo di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e anticipa la tutela della vittima intervenendo sul maltrattante prima che si palesino condotte penalmente rilevanti;

     in particolare i soggetti violenti, che in questa fase non sono stati ancora segnalati all'autorità giudiziaria, ma sono stati oggetto dell'ammonimento da parte del Questore, al momento della notifica dell'atto, riceveranno un invito a rivolgersi agli sportelli di uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti per seguire volontariamente un percorso gratuito ed anonimo, con la finalità di accompagnare al cambiamento gli autori dei comportamenti violenti per prevenire il compimento fatti più gravi;

     tale protocollo costituisce uno strumento di collaborazione sinergica che si rivolge all'autore delle violenze, puntando a prevenire la violenza domestica attraverso un percorso di recupero e cura degli autori di questi reati prima che si concretizzino. Infatti, dalle prime evidenze sulla riduzione dei casi di recidiva riguardanti coloro i quali abbiano deciso di sottoporsi a questo percorso, emerge l'efficacia preventiva dello strumento trattamentale;

     appare quindi ragionevole, sul piano del contemperamento degli interessi esistenti nella materia de quo, l'ipotesi di rendere vincolante per effetto di previsione normativa, la scelta del Questore, il quale in sede di ammonimento, ritenga utile invitare a percorso trattamentale il soggetto ammonito,

     ciò premesso invita il Governo:

     a valutare l'opportunità di prevedere normativamente che la mancata partecipazione ai percorsi di recupero da parte del soggetto ammonito ovvero la valutazione negativa riportata all'esito degli stessi sia comunicata al questore ai fini della valutazione della pericolosità sociale dell'interessato per l'applicazione di una misura di prevenzione più adeguata e maggiormente rispondente alla tutela della persona offesa, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

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(*) Accolto dal Governo