Ordine del Giorno n. G6.100 al DDL n. 923

G6.100 (testo 2)

Bazoli, Lopreiato, Scalfarotto, Cucchi

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

     premesso che:

     la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

          il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

          l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

          negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessita emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

     considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

          infatti, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione. Una violenza che, come evidenziato dagli ultimi drammatici fatti di cronaca, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

          occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso percorsi di educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

          l'educazione sessuale ed affettiva non può essere lasciata solo alla sensibilità e all'iniziativa delle singole scuole ma, nel rispetto dell'autonomia, dovrebbe essere affidata a percorsi strutturali, finanziati e svolti da personale formato;

          secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»,

     impegna il Governo:

          a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, l'istituzione di percorsi di educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e, in linea con le migliori pratiche europee, a partire dalle scuole secondarie di primo grado, anche percorsi di educazione sessuale volti a diffondere in maniera strutturale l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere nonché a informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori, a tal fine prevedendo l'istituzione di un apposito fondo.