Ordine del Giorno n. G1.1 al DDL n. 923

G1.1 (testo 2)

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente, Sensi, Patuanelli, Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

V. testo 3

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

     premesso che:

     la violenza degli uomini sulle donne - alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali - rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

          l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

          inoltre, occorre evidenziare come il provvedimento in titolo raccolga le indicazioni che sono state proposte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura e che sono state votate all'unanimità in tutte le Relazioni;

     considerato che:

     la violenza sulle donne basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Come noto in Italia nel 1981 esisteva il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era ancora una violenza contro la morale e non contro la persona e solo nel 2018 con la legge sugli orfani di crimini domestici è stato riconosciuto l'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, ciò a significare la fatica che il nostro ordinamento ha sempre fatto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

          nel corso della XVIII Legislatura è stata approvata all'unanimità la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

          un testo anch'esso frutto della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio che, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica, ha introdotto efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo, come ci ricorda la cronaca, non sembra conoscere alcuna forma di arretramento. Strumenti essenziali al fine di elaborare interventi puntuali e mirati in materia di violenza;

          l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sia istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale siano censite le principali informazioni relative ai reati di violenza di genere;

          ebbene, alla data odierna nessuno di tali decreti è stato emanato lasciando così nei fatti privo di operatività uno strumento essenziale per il monitoraggio del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica,

     impegna il Governo:

     ad adoperarsi affinché i decreti attuativi citati in premessa siano emanati.