Ordine del Giorno n. G14.1 al DDL n. 923
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G14.1
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;
considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;
è di tutta evidenza che il ruolo della vittima nel processo abbia finito per perdere sempre più rilevanza, e ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro codice di procedura penale, della nozione di "vittima", laddove vengono usate le definizioni di «offeso dal reato», «persona offesa», «persona offesa dal reato». Pertanto vi è la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole
è fondamentale, dunque, che il processo penale, in quanto tale, si traduca in concreto in uno strumento ontologicamente funzionale alla soddisfazione delle istanze del soggetto danneggiato dal reato;
le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il considerando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime»;
nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva «in the light of present-day conditions», sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;
l'art. 394 del codice di procedura penale consente alla persona offesa di promuovere la richiesta di incidente probatorio, rimettendo al Pubblico ministero la valutazione circa la presentazione dell'istanza al Giudice per le indagini preliminari;
in caso di mancato accoglimento da parte del pubblico ministero, questi pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa;
ne deriva, quindi, che la vittima di reati, anche particolarmente insidiosi quali quelli di violenza contro le donne e domestica, non è legittimata ad avanzare direttamente la richiesta di incidente probatorio al giudice, ma sempre per il tramite del pubblico ministero, che funge quindi da filtro;
occorre, pertanto, riconoscere maggiore centralità alla persona offesa nel procedimento penale e ciò ancor di più laddove sia vittima di gravi reati di violenza di genere o domestica;
sarebbe, pertanto, opportuno attribuire un vero e proprio potere di impulso della richiesta di incidente probatorio anche alla persona offesa del reato, almeno in caso in cui si proceda per reati di violenza di genere e domestica;
inoltre, sotto altro profilo, l'art. 415-bis c.p.p. stabilisce che il Pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini. Mentre al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, solo ove si proceda per i reati di maltrattamenti e atti persecutori, ex artt. 572 e 612 bis del codice penale,
impegna il Governo:
in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame.