Ordine del Giorno n. G6.4 al DDL n. 923
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G6.4
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;
considerato che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.
le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;
è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, pertanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente;
occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;
l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come misura strutturale quale corso nel programma formativo ministeriale;
secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»,
impegna il Governo:
ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre nell'ambito del percorso di istruzione primaria l'educazione affettiva e nella secondaria l'educazione affettiva e sessuale, quali misure strutturali nel programma formativo ministeriale.