Legislatura 19ª - Dossier n. 111

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Il disegno di legge consta di un solo articolo.

In base alla lettura combinata dei commi 1 e 2, la non sottoponibilità a sequestro giudiziario:

- non prevale rispetto alle convenzioni e agli accordi internazionali, anche di carattere bilaterale, nonché rispetto alla normativa dell'Unione europea;

- presuppone la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale;

- riguarda unicamente i beni culturali stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico, quando siano destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia;

- è ulteriormente circoscritta ai soli procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la proprietà o il possesso di tali beni; pertanto non può essere invocata nei riguardi di provvedimenti di sequestro richiesti o emessi nell’ambito di procedimenti penali;

- presuppone il rilascio, a condizione di reciprocità, della garanzia di immunità da sequestro da parte del Ministero della cultura; detto rilascio ha luogo, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali prima indicati, a favore dell'ente o dell’istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo; inoltre la garanzia di immunità è valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 3 reca, infine, la clausola d’invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

a cura dell’Ufficio ricerche nei settori della cultura,

dell’istruzione, dell’università e della ricerca