Legislatura 19ª - Dossier n. 382

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA Camera dei deputati
N. 382
Nota di lettura

Servizio del bilancio

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, nonché disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali (Atto del Governo n. 416)

Riferimenti:

  • A.G. 416

Informazioni sul provvedimento

Atto n.

416

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo:

Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, nonché disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali

Riferimento normativo:

articoli 1 e 10 della legge 17 marzo 2026, n. 36, e articolo 19, comma 4, della legge 5 marzo 2024, n. 21

Relazione tecnica:

presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca:

  • attuazione dei principi e dei criteri di delega specifici per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3005, contenuti all’articolo 10 della legge n. 36 del 2026, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025»;
  • disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 47 del 2026, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge n. 21 del 2024, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento» e ad alcune disposizioni del Codice civile e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), così come introdotte o modificate dal richiamato decreto legislativo n. 47 del 2026.

Per quanto riguarda l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3005, la relazione illustrativa al presente provvedimento fa presente che il citato regolamento, intervenendo in materia di trasparenza e integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), mira ad agevolare i flussi di informazioni al fine di facilitare le decisioni di investimento e ad aumentare la fiducia nell'attività dei fornitori di rating ESG, garantendo il corretto funzionamento del mercato, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse da parte dei fornitori di rating ESG.

In questo quadro, lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 36 del 2026, (legge di delegazione europea 2025), che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3005 prevedendo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, specifici princìpi e criteri direttivi che lo stesso Governo deve osservare nell’esercizio della delega. In particolare, ai sensi del richiamato articolo 10, comma 2, lettera b), si dispone che la Consob sia designata quale autorità nazionale competente, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalità ivi previsti.

Pe quanto riguarda i profili finanziari, la stessa legge di delegazione europea 2025, al medesimo articolo 10, comma 3, specifica, che dall’attuazione delle delega di cui al citato articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 47 del 2026, si ricorda che il citato decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 19 della legge n. 21 del 2024, recante delega al Governo, da esercitare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento. In questo ambito, la medesima legge n. 21 del 2024, al comma 4 dell’articolo 19, ha altresì previsto la possibilità che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della delega(1) , il Governo, ove necessario, possa emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati per l’esercizio della delega medesima. Con il presente provvedimento, quindi, come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo, avvalendosi di tale facoltà, introduce modifiche di allineamento e coordinamento, dirette anche alla correzione di errori materiali, rinvii interni e refusi, apportate allo scopo di garantire la chiarezza e la corretta applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 47 del 2026, anche a beneficio degli operatori giuridici ed economici di settore.

Lo schema di decreto legislativo è composto di 5 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Esso reca, all’articolo 4, una clausola generale di invarianza.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 5

Disposizioni di recepimento del regolamento (UE) n. 2024/3005

Le norme recano:

  • in attuazione dei principi e dei criteri di delega specifici per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3005, contenuti all’articolo 10 della legge n. 36 del 2026(2) , modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) introducendo il nuovo articolo 4-bis.1, che individua la Consob quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 30 del menzionato regolamento, a esercitare le funzioni e i poteri previsti dal predetto regolamento in materia di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), nonché ulteriori disposizioni di coordinamento normativo (articolo 1).
  • disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 47 del 2026,(3) (articolo 2) e modifiche al codice civile (articolo 3);

Come risulta dalla relazione illustrativa, sono state introdotte modifiche di allineamento e coordinamento, dirette anche alla correzione di errori materiali, rinvii interni e refusi, apportate allo scopo di garantire la chiarezza e la corretta applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 47 del 2026, anche a beneficio degli operatori giuridici ed economici di settore.

  • una clausola di invarianza finanziaria riferita al presente provvedimento, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del provvedimento stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4);
  • la previsione dell’entrata in vigore del presente provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (articolo 5).

La relazione tecnica, dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto delle norme, afferma che l’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il nuovo articolo 4-bis.1 al TUF al fine di individuare la Consob quale autorità nazionale competente in materia di rating ambientale. La disposizione, anche in coerenza con la delega di cui all’articolo 10 della legge n. 36 del 2026 (legge di delegazione europea 2025) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvederà autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. La Consob provvederà, inoltre, all’attuazione dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo la relazione tecnica, infine, le restanti disposizioni contengono norme, prive di effetti finanziari, di allineamento e coordinamento, dirette anche alla correzione di errori materiali, rinvii interni e refusi, apportate allo scopo di garantire la chiarezza e la corretta applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 47 del 2026, anche a beneficio degli operatori giuridici ed economici di settore.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame in attuazione dei principi e dei criteri di delega specifici per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3005, contenuti all’articolo 10 della legge n. 36 del 2026, recano modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) introducendo il nuovo articolo 4-bis.1, che individua la Consob quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 30 del menzionato regolamento, a esercitare le funzioni e i poteri previsti dal predetto regolamento in materia di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), nonché ulteriori disposizioni di coordinamento normativo (articolo 1). Inoltre, le medesime norme recano disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 47 del 2026(4) (articolo 2) e modifiche al codice civile (articolo 3)

Il provvedimento è assistito, infine, da una clausola generale di invarianza finanziaria (articolo 4).

La relazione tecnica evidenzia che la Consob provvederà autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. La Consob provvederà, inoltre, all’attuazione dei compiti ad essa affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, la relazione tecnica segnala che le restanti disposizioni contengono norme, prive di effetti finanziari, di allineamento e coordinamento, dirette anche alla correzione di errori materiali, rinvii interni e refusi, apportate allo scopo di garantire la chiarezza e la corretta applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 47 del 2026, anche a beneficio degli operatori giuridici ed economici di settore.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, in considerazione, sia di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, sia del fatto che la Consob non rientra nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, sia del contenuto ordinamentale delle restanti disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.


1) Il termine originario per l’emanazione dei decreti correttivi e integrativi è stato prorogato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 11), della legge 11 marzo 2025, n. 28, da diciotto a ventiquattro mesi.

2) Recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025».

3) Recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento» e ad alcune disposizioni del Codice civile e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), così come introdotte o modificate dal richiamato decreto legislativo n. 47 del 2026

4) Recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento» e ad alcune disposizioni del Codice civile e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), così come introdotte o modificate dal richiamato decreto legislativo n. 47 del 2026.