Legislatura 19ª - Dossier n. 381

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA Camera dei deputati
N. 381
Nota di lettura

Servizio del bilancio

Schema di decreto legislativo recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Atto del Governo n. 414)

Riferimenti:

  • A.G. 414

Informazioni sul provvedimento

Atto n.

414

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

Riferimento normativo:

Articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Relazione tecnica:

presente

PREMESSA

L’articolo 1 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell’esercizio della delega, esso si attenga ai princìpi e criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 2 e 3 e ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20 della medesima legge.

Gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196(1) , e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

In questo quadro, l’articolo 21 della predetta legge n. 111 del 2023 ha altresì previsto una specifica delega, da esercitare secondo la procedura di cui al menzionato articolo 1, entro il 31 dicembre 2026(2) , attraverso uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima;
  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21. Come previsto dall’articolo 368, le disposizioni del presente schema di Testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

La relazione illustrativa, fa presente che, in tale ottica, le disposizioni vigenti relative alle imposte sui redditi,

all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte di registro e altri tributi indiretti, ai tributi erariali minori riferibili agli adempimenti e all’accertamento sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato ritenuto opportuno ricondurre il testo di alcune norme sui poteri ad unitarietà oppure sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 368 e Allegati (Parti da I a III)

Testo unico adempimenti e accertamento

Le norme recano una ricognizione della disciplina in materia di adempimenti e accertamento.

Lo schema di Testo unico adempimenti e accertamento si compone di 368 articoli suddivisi in tre Parti, a loro volta suddivise in Titoli, Capi e Sezioni, con annessi due allegati.

La Parte I, denominata “Adempimenti”, è composta da tre Titoli, recanti rispettivamente disposizioni in materia di adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni. In particolare, le disposizioni relative agli adempimenti sono composte di tre Titoli:

  • Titolo I. Adempimenti [articoli da 1 a 48], con riguardo alla disciplina relativa a: anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti (Capo I), anagrafe dei rapporti (Capo II), Imposte sui redditi (Capo III), Opzioni in materia di imposte sui redditi e IVA (Capo IV), Semplificazione digitale degli adempimenti (Capo V),

La relazione illustrativa precisa che il Titolo I riguarda la materia degli adempimenti fiscali e reca la disciplina dell’anagrafe tributaria e del codice fiscale, già contenuta nel DPR 29 settembre 1973, n. 605, e dell’archivio dei rapporti, delle scritture contabili in materia di imposte sui redditi, già contenuta nel DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché alcune disposizioni in materia di semplificazione di adempimenti tramite i servizi digitali messi a disposizione dell’Agenzia.

  • Titolo II. Comunicazioni [articoli da 49 a 51], con riguardo alla disciplina relativa a: comunicazioni ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Capo I), comunicazione dati IVA (Capo II);

La relazione illustrativa precisa che il Titolo II riguarda la materia delle comunicazioni connesse alle dichiarazioni e reca la disciplina, ai fini delle imposte dirette, delle comunicazioni ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale, mentre con riferimento all’imposta sul valore aggiunto sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

  • Titolo III. Dichiarazioni [articoli da 52 a 88] raccoglie le disposizioni riguardanti la disciplina delle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi ed altre tipologie di comunicazioni e ai centri di assistenza fiscale: imposte sui redditi (Capo I); Imposta sul valore aggiunto (Capo II); Disposizioni varie (Capo III);

La relazione illustrativa precisa che il Titolo III disciplina la materia delle dichiarazioni e reca la disciplina della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, già contenuta nel DPR 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione per gli investimenti e le attività detenute all’estero, già contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché della dichiarazione precompilata di cui al decreto legislativo n. 175 del 2014. Infine, viene trasfusa la disciplina dei centri di assistenza fiscale, già contenuta nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e altre disposizioni finali.

La Parte II, rubricata “Collaborazione, controlli e accertamento”, consta di un Titolo [Titolo I – articoli da 89 a 363] riguardante la materia della collaborazione, dei controlli e degli accertamenti, suddiviso in 10 Capi e ogni capo è suddiviso in sezioni. In particolare: Concordato preventivo biennale (Capo I), Collaborazione tra Contribuente e Amministrazione finanziaria (Capo II), Poteri e cooperazione amministrativa (Capo III), Imposte sui redditi (Capo IV), Imposta sul valore aggiunto (Capo V), Disposizioni comuni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA (Capo VI), Imposta di registro e altri tributi indiretti (Capo VII), Tributi erariali minori (Capo VIII), Altre disposizioni sull’accertamento e sui controlli (Capo IX), Disposizioni in materia di accertamento con adesione (Capo X).

La relazione illustrativa precisa che per quanto riguarda la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria il Titolo I reca la disciplina del concordato preventivo biennale, la promozione dell’adempimento spontaneo, gli accordi preventivi internazionali, i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell’Unione europea, la cooperazione e collaborazione rafforzata, l’interpello per i nuovi investimenti e il regime dell’adempimento collaborativo. Per quanto riguarda i poteri attribuiti all’Amministrazione finanziaria il Titolo I reca la disciplina in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, riconducendo ad unitarietà alcune disposizioni relative ai poteri il cui contenuto è sostanzialmente coincidente, la disciplina della cooperazione amministrativa per lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale sul piano internazionale, nonché le disposizioni in materia di accertamento relative ai seguenti tributi: imposte sui redditi (liquidazione, controllo formale e accertamento), imposta sul valore aggiunto (liquidazione e accertamento), imposta di registro e altri tributi indiretti, tributi erariali minori.

Con particolare riferimento alle norme del Capo IV si segnalano le disposizioni sul recupero dei contributi non spettanti erogati a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” (articolo 248), sul recupero di altre agevolazioni tra cui importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti (articolo 249).

Con specifico riferimento alle disposizioni sulle modalità di recupero dei contributi a fondo perduto erogati per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza pandemica “Covid-19”, la relazione illustrativa chiarisce che si è reso necessario riformulare l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 248 del presente schema di Testo unico (rispetto al vigente articolo 25, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) per tener conto della sentenza n. 124/2025 della Corte Costituzionale. Più precisamente, con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzione dell’applicazione del decreto legislativo n. 546 del 1997 [vecchio codice del processo tributario] limitatamente ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, e dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali la giurisdizione non è più del giudice tributario, ma del giudice ordinario. Con riguardo alle disposizioni sulle modalità di recupero delle altre agevolazioni, di cui all’articolo 249 del presente schema di Testo unico, la relazione illustrativa chiarisce che è stato espunto il riferimento alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, in quanto le attività di controllo e di recupero sono ora disciplinate dall’articolo 247, comma 1, lettera g).

Con particolare riferimento alle norme del Capo VII si segnalano le disposizioni relative alla definizione del valore dei beni e dei diritti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro nonché delle attività di controllo del suddetto valore che l’ufficio dell’Agenzia delle entrate svolge (articolo 298), anche al fine di procedere ad eventuali rettifiche al valore degli immobili e delle aziende (articolo 299). In particolare, il comma 5 dell’articolo 299 inibisce l’esercizio del potere di rettifica con riguardo agli immobili, iscritti in catasto, con attribuzione di rendita rivalutata in misura non inferiore al valore catastale degli immobili (ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata per alcuni coefficienti, cosiddetti moltiplicatori).

Con riguardo a tale ultima disposizione, la relazione illustrativa chiarisce che si è proceduto ad attualizzare il valore dei moltiplicatori catastali, coerentemente alle modiche normative succedutesi nel tempo in materia:

  • dall’articolo 3, commi 48 e 51, della legge n. 662 del 1996, in materia di rivalutazione delle rendite catastali;
  • dall’articolo 2, comma 63, della legge n. 350 del 2003, dall’articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge n. 168 del 2004, e dall’articolo 2, comma 45 del decreto-legge n. 262 del 2006, in materia di rivalutazione dei moltiplicatori catastali.

La Parte III, infine, denominata “Disposizioni transitorie e finali”, contiene solo un Titolo [articoli da 364 a 368]. In particolare, le norme recepiscono l’articolo 2-quater, commi da 1 a 15, del decreto-legge n. 113 del 2024 e l’articolo 12-ter, commi da 1 a 18, del decreto-legge n. 84 del 2025, che disciplinano il regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva (articoli 364 e 365).

Sono inoltre individuate norme di cui viene disposta l’abrogazione per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Testo unico (articolo 367).

L’articolo 368 individua la data di decorrenza del Testo unico, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Si rammenta, altresì, che al Testo unico in esame sono annessi i seguenti allegati:

  • l'Allegato 1 -Tabella degli atti per i quali non vi è l’obbligo di indicare nella richiesta di registrazione il numero di codice fiscale dei destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto;
  • l’Allegato 2, contenente le definizioni di elemento distintivo di cui all’articolo 202, lettera f), in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al complesso delle norme in esame, dal momento che, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti in materia di adempimenti e accertamento, le stesse rivestono carattere compilativo.

La relazione illustrativa e l’analisi tecnico-normativa (ATN) richiamano l’approccio compilativo che ha guidato la redazione del testo in esame, specificando che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, ad eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento ai sensi della delega, conferita dall’articolo 21 della legge n. 111 del 2023, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

La relazione tecnica afferma l’assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse.

In proposito, si prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l’analisi tecnico-normativa confermano l’approccio compilativo seguito nella redazione del provvedimento in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative, ivi previste, sono volte ad attualizzare il testo e ad assicurarne il coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento. Tutto ciò considerato, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

Sotto il profilo della corrispondenza del testo alla legislazione vigente a decorrere dal 1° gennaio 2027 (data di applicazione delle norme dello schema di Testo unico in esame), si evidenzia la necessità di sostituire i riferimenti normativi al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nelle disposizioni del presente provvedimento, con i corrispondenti riferimenti al nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

A tal proposito, si ricorda che, al momento della redazione del presente dossier è in attesa di pubblicazione il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (A.G. 398), che dal 1° gennaio 2027, data di entrata in vigore anche del presente Testo unico, sostituirà il Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


1) Recante Legge di contabilità e finanza pubblica.

2) L’articolo 1, comma 1, lettera e) della legge n. 120 del 2025 ha disposto l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025) per l’adozione dei testi unici.