Legislatura 19ª - Dossier n. 110
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A.S. n. 1748-A
A.S. n. 1748-A - Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa
Riferimenti:
- A.S. 1748
Classificazione Teseo: MONTECATINI VAL DI CECINA, MINIERE, MONUMENTI
Premessa
L’Atto Senato n. 1748, assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente il 14 gennaio 2026, è stato discusso dal 25 marzo 2026 al 12 maggio 2026 ed è stato approvato con alcune modificazioni rispetto al testo originario.
Esso dispone la dichiarazione di monumento nazionale per la miniera di Montecatini Val di Cecina, sita nel comune di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa.
La miniera di Caporciano è una miniera di rame, ubicata a circa un chilometro dall'abitato di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, ed è stata attiva, seppur non ininterrottamente, dall'epoca etrusca fino al 1907. Nell'epoca etrusca, il minerale estratto veniva esportato in tutta la penisola e in Grecia. Con il passaggio sotto il dominio romano, l'attività estrattiva proseguì, nonostante la città di Volterra, tagliata fuori dalle principali arterie della viabilità romana, avesse perso parte della propria importanza. Nel 476 d.C., in seguito alla caduta dell'Impero romano e all'invasione dei Visigoti, l'attività della miniera di Caporciano cessò. Il primo documento che attesta la ripresa delle attività estrattive risale al 21 maggio 1433. Si tratta di uno scritto che precisava l'esistenza di un edificio dove, sfruttando l'acqua di un ruscello, si lavoravano e si fondevano minerali. Si ha notizia della prima concessione nel 1466. Nel XIX secolo è stata la miniera di rame più grande d'Europa e ha dato il nome alla società Montecatini, che, dopo la fusione con Edison, divenne il colosso chimico-minerario Montedison. Il decollo industriale della miniera ebbe inizio nel 1827, quando una società formata da Giacomo Leblanc, Sebastiano Kleber e Luigi Porte, nata su iniziativa di quest'ultimo, riuscì a riattivare la miniera grazie ad un tecnico minerario tedesco, Augusto Schneider, che all'epoca operava presso la miniera di carbone di Caniparoli (Sarzana). La produzione della miniera di Caporciano negli ultimi ottant'anni è stata stimata in 57.486 tonnellate di rame metallico. Negli anni Cinquanta furono condotte ricerche con il metodo della polarizzazione spontanea, che fornirono risultati incoraggianti nella zona tra il Poggio alla Croce e il Monte Massi, ma successive ricerche nelle gallerie ebbero esito negativo. Fu così che il sito rimase operativo sino al 24 aprile 1963, data di chiusura definitiva della miniera. Dal 2001 la miniera è interessata da un'opera di restauro, finanziata dall'Unione europea, dalla provincia di Pisa e dal comune di Montecatini Val di Cecina, e dal 2003 è stato istituito il Museo delle Miniere. Di quell'esperienza restano tracce archeologiche che continuano a rivestire grande importanza a livello culturale. Oggi la Miniera di Montecatini Val di Cecina è un importante sito storico-minerario visitabile, gestito come Museo delle Miniere, che offre visite guidate nel parco minerario e nella discenderia, consentendo di esplorare gallerie, pozzi (come il Pozzo Alfredo) e antiche strutture.
Contenuto
L’Atto Senato n. 1748-A si compone di due articoli.
L’articolo 1, comma 1, prevede che la miniera di Montecatini Val di Cecina, sita nel comune di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa, sia dichiarata monumento nazionale. Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro della cultura possono essere dichiarate monumento nazionale le miniere la cui coltivazione risalga ad almeno settanta anni e ove ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) il sito rappresenti una testimonianza di archeologia industriale in cui gli impianti e i macchinari presenti conservino la loro forma e funzione originaria e le architetture industriali abbiano mantenuto la loro integrità strutturale; b) il sito rappresenti una testimonianza simbolica significativa della storia del lavoro, dell'economia e dell'identità culturale della comunità locale. Il comma 3 chiarisce che le dichiarazioni di monumentalità di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Al riguardo, si ricorda, che l'art. 10, co. 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che sono beni culturali – e in quanto tali, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice – le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici – cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico – nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12. Peraltro, in base al co. 1 del citato art. 12 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 175, lett. c), della L. 124/2017 – tali cose, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, sono sottoposte ope legis alle disposizioni di tutela, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. La verifica della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.
In base all’articolo 13 del codice, la dichiarazione dell'interesse culturale accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3, del codice (vale a dire delle caratteristiche la cui ricorrenza attribuisce la natura di bene culturale). Sempre secondo l’articolo 13, la dichiarazione dell'interesse culturale non è richiesta per i beni culturali di cui all'articolo 10, comma 2, i quali appartengono alle seguenti categorie: le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 2, rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino, in qualunque modo, la loro natura giuridica. Tra le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice vi sono misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione) e misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi).
L’articolo 2 dell’A.S. 1748-A reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale
Con specifico riferimento alla dichiarazione di monumento nazionale, si ricorda che l'art. 6 della L. 153/2017 ha modificato l'art. 10, co. 3, lett. d), del Codice, introducendo una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può includere anche la dichiarazione di "monumento nazionale".
In particolare, ha previsto che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di "bene culturale", la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.
Non è stato specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale.
Prima del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura da porre in essere, giacché si limitava a disporre, all'art. 54, che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale: "gli immobili dichiarati monumenti nazionali ai sensi della normativa all'epoca vigente" e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.
Un'ampia disamina della questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale si riscontrava nella Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
In particolare, la circolare ricordava, anzitutto, che l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo, costituenti la legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico, in primis la L. 7 luglio 1866, n. 3096, che sanciva l'obbligo per lo Stato italiano appena formato, dopo la soppressione degli ordini monastici, di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici che furono dunque esclusi sia da possibili vendite, sia dalla conversione in altri usi. La legge citata, oltre a dichiarare direttamente tali alcuni complessi (si trattava delle abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni, San Martino della Scala e Monreale e della Certosa di Pavia), stabiliva la possibilità che altri beni ottenessero la stessa qualificazione, nel rispetto della procedura di designazione stabilita dalle norme regolamentari di attuazione della legge stessa.
La circolare rammentava, altresì, che, norme legislative e regolamentari successive (L. 15 agosto 1867, n. 3848, e R.D. 5 luglio 1882, n. 917) stabilirono che altri complessi avrebbero potuto aggiungersi e che la relativa designazione dovesse essere fatta con decreto reale e con l'intesa del Ministro della pubblica istruzione. Faceva presente, poi, che le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali: in particolare, la L. 1089/1939 introduceva la nuova nozione di "interesse storico-relazionale" accertabile attraverso la procedura della notifica per le "cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere".
Ciò premesso, evidenziava, dunque, che l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere del 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e di prevedere, al riguardo, l'ordinaria procedura di modifica, aveva confermato "l'incongruenza di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per l'operatività degli istituti della tutela. Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale a un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe l'onere di chiarire se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale, se non voglia limitare il suddetto riconoscimento alla mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico".
Aggiungeva che l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 aveva sostanzialmente confermato l'avviso già espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riportava ampi stralci, fra i quali il passaggio in cui si evidenziava che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale "appare peraltro non auspicabile, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli immobili a vario titolo ‘candidati' a essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero, ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotti a una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice".
Pur in assenza di riferimenti in tal senso nel Codice, peraltro, erano state approvate la L. 64/2014, recante la dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza, e la L. 207/2016, recante la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. Tali disposizioni legislative si sono aggiunte a quelle precedentemente emanate con il DPR 2 ottobre 2003, Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, il DPR 18 marzo 2008, Dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine e il DPR 18 marzo 2008, Dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano. Successivamente a quanto disposto dalla L. 153/2017, sono state approvate la L. 213/2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, la L. 65/2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano» e l'art. 1 del D.L. n. 103/2021, il quale ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia. Da ultimo, la L. n. 20/2022 ha dichiarato l'ex campo di prigionia di Servigliano monumento nazionale.
A cura dell’Ufficio ricerche nei settori della cultura,
dell’università e della ricerca
