Legislatura 19ª - Dossier n. 322 2

Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)

L’articolo 3, reca una clausola d’invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento, ad eccezione delle disposizioni relative all’istituzione del registro nazionale presso il Dipartimento della famiglia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e del registro dei minori presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), per la realizzazione dei quali sono previste delle apposite autorizzazioni di spesa.

L’articolo 3 del provvedimento in esame al comma 1, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), relative all’istituzione del registro nazionale dei minori presso il Dipartimento della famiglia autorizza una spesa fino a 300.000 euro per l’anno 2026 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Si ricorda, al riguardo, che il disegno di legge prevede, all’articolo 2, comma 4, la modifica della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inserendo fra le attività cui possono essere destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia anche quelle relative al funzionamento dell’Osservatorio di cui al medesimo articolo 2 e del registro di cui trattasi.

Il successivo comma 2, invece, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), relative all’istituzione del registro dei minori presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario autorizza la spesa di 250.000 euro per l’anno 2026 e di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di competenza del Ministero della giustizia.

Il comma 3, infine, salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, reca una clausola d’invarianza finanziaria generale.