Legislatura 19ª - Dossier n. 322 2

Articolo 2
(Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie)

L’articolo 2 prevede l’istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, dell’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie; la riformulazione operata dalla Camera dei deputati ha specificato che la competenza dell’Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell’Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell’analisi dei dati del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati (comunque denominati), delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, nell’effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua. La definizione dell’organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio è demandata a un decreto ministeriale (comma 3). Le spese relative al funzionamento del nuovo Osservatorio e al suddetto registro nazionale sono poste a carico del Fondo per le politiche della famiglia (comma 4).

Il comma 1 dell’articolo 2 prevede l’istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia(6) , del suddetto Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati (comunque denominati), sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie. L’Osservatorio viene istituito in via aggiuntiva rispetto al già istituito Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza(7) . Si ricorda altresì che l’articolo 21 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni, ha previsto un Tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo(8) .

Il comma 2 del presente articolo 2 stabilisce i compiti del nuovo Osservatorio. Essi sono costituiti da:

  • l’analisi (lettera a)) delle informazioni e dei dati del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie – registro che viene istituito, presso il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia, ai sensi della novella di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
  • l’effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, le quali emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel suddetto registro, e la promozione dello svolgimento di ispezioni o sopralluoghi da parte delle stesse autorità presso gli istituti o le comunità affidatari, sulla base delle medesime evidenze informative (lettera b));
  • la presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità politica delegata per la famiglia, al fine della successiva trasmissione alle Camere, di una relazione sui risultati della propria attività – anche, come specificato dalla Camera, con riferimento alle buone pratiche emerse in materia di affidamento – e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale (lettera c)). Tale relazione annua è predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dal suddetto Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile(9) e dall’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica(10) .

Il successivo comma 3 demanda a un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dell’organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio; il comma, inoltre, specifica che la composizione ricomprende in ogni caso rappresentanti del Ministero della giustizia – nel testo originario, così modificato dalla Camera, si prevedeva un solo rappresentante del suddetto Ministero – ed esclude, per i componenti dell’Osservatorio, il riconoscimento di compensi, emolumenti o gettoni di presenza, comunque denominati, e di rimborsi di spese.

La novella di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo 2(11) pone a carico del Fondo per le politiche della famiglia le spese relative al funzionamento del nuovo Osservatorio e al registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie.

La novella di cui alla successiva lettera b)(12) inserisce le spese in oggetto nell’ambito della quota del suddetto Fondo che viene ripartita mediante determinazione del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità – mentre per la restante quota, relativa alle misure diverse da quelle di competenza statale, il decreto di riparto del suddetto Ministro è emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge stabilisce – nell’ambito delle risorse del suddetto Fondo – un limite massimo annuo di importo per le spese relative al registro nazionale (limite da applicarsi in sede di riparto).

In merito alle disposizioni del presente articolo 2, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e l’ANCI(13) avevano espresso alcuni rilievi critici, attestati nell’ambito della documentazione allegata al parere(14) sul disegno di legge nella sua originaria formulazione della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (in tale parere si dà atto della posizione complessivamente contraria al disegno di legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI(15) ).


6) Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7) Si ricorda che quest’ultimo si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e che le funzioni di competenza governativa concernenti tale Osservatorio e il Centro nazionale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia (articolo 3, comma 1, lettera c), del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, e successive modificazioni). Riguardo alla disciplina di rango regolamentare, cfr. il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, “Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”.

8) Tale previsione è stata inserita nel suddetto articolo 21 del D.Lgs. n. 147 del 2017 con la novella di cui all’articolo 2, comma 1, della L. 4 luglio 2024, n. 104. Questa novella ha previsto l’istituzione del suddetto Tavolo nazionale “nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza”.

9) Osservatorio istituito presso il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia (cfr., in merito, l'articolo 17, comma 1-bis, della L. 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni).

10) Osservatorio istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr., in merito, l'articolo 5, comma 2-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119).

11) La novella concerne il comma 1250 dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Tale comma reca l’elenco degli interventi che possono essere finanziati dal Fondo per le politiche della famiglia.

12) La novella concerne il comma 1252 del citato articolo 1 della L. n. 296 del 2006, e successive modificazioni.

13) Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

14) Il parere e i relativi allegati sono reperibili nell’A.C. n. 1866.

15) Unione delle Province d’Italia.