Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 8
(Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)

L’articolo 8 prevede l’erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell’INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali (comma 1).

Sono quindi indicati gli importi annuali di tali prestazioni (comma 2).

L’erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all’INAIL di apposita domanda (comma 3), domanda le cui caratteristiche e i cui termini di presentazione sono indicati nel successivo comma 4.

Vengono di seguito specificati, ai fini della disposizione, gli istituti e le scuole che sono compresi nel sistema di istruzione e formazione (comma 5).

Il comma 6 indica il limite di spesa annuale entro il quale è riconosciuto il beneficio in oggetto e i relativi oneri finanziari.

Il comma 7 prevede che l’INAIL corrisponda le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento di tale limite di spesa di in ragione dell’ordine temporale di acquisizione delle domande.

Il comma 8 pone in capo all’INAIL attività di monitoraggio in ordine al rispetto del suddetto limite di spesa.

L’articolo 8 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL eroghi annualmente borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali (comma 1).

Le borse di studio sono, in particolare, destinate agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), che siano titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi dell’articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 1965. Le borse di studio sono finalizzate al sostegno delle relative attività.

La disposizione in commento precisa che l’erogazione di tali borse di studio si aggiunge alle prestazioni già riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dal richiamato articolo 85 del DPR 1124 del 1965.

Il richiamato art. 85 riconosce infatti ai familiari superstiti di vittime sul lavoro una rendita decorrente dal giorno successivo alla morte del lavoratore, nella percentuale ivi stabilita. In particolare, tale rendita viene erogata:

  • nella misura del 50% al coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio;
  • a ciascun figlio nella misura del 20% (40% se si tratta di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti(52) ):
    • fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;
    • fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
    • non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
    • maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità.

In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli la suddetta rendita è riconosciuta a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte. In assenza di questi, ai fratelli e alle sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.

Ai sensi del medesimo art. 85 è corrisposto altresì un assegno una tantum pari a 10.000 euro al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle(53) .

In virtù di proposta emendativa approvata nel corso dell’esame in sede referente, è stato altresì stabilito che tale borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale.

Il comma 2 indica gli importi annuali di tali borse di studio che sono pari a:

  • 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
  • 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

Ai sensi del comma 3 l’erogazione dei suddetti importi è modulata sulla base dei limiti di età indicati dall’art. 85 del D.P.R. 1124/1965 per il riconoscimento della rendita ivi prevista ai figli della vittima di infortunio sul lavoro (vedi ante). Con riferimento ai limiti di età per l’erogazione di tale beneficio, si valuti l’opportunità di indicarli espressamente, considerato che l’articolo 85, comma 1, numero 2), ivi richiamato, si riferisce a differenti fasce d’età in relazione all’erogazione della rendita a superstiti.

Da ultimo, il comma 3 specifica che l’erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all’INAIL di specifica domanda.

Si precisa altresì che la domanda da presentare all’INAIL deve contenere le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico (comma 4).

Al riguardo, si valuti l’opportunità di meglio specificare i contenuti della domanda e le modalità di presentazione e spedizione della stessa, anche eventualmente prevedendo forme di pubblicità in merito.

Il comma 5 è volto a precisare che, ai fini della disposizione in commento, sono compresi nel sistema di istruzione e formazione le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell’Unione europea, nonché le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all’estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.

Ai sensi del comma 6, l’erogazione di tali borse di studio è riconosciuta nel limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall’anno 2026.

A tali oneri si provvede, per l’anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente (di cui all’art. 1, c. 203, della legge n. 232 del 2016) per il riconoscimento della pensione anticipata in base al requisito ridotto relativo ai lavoratori precoci (attualmente pari a 41 anni di anzianità contributiva) e, a decorrere dall’anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

La corresponsione delle borse di studio da parte dell’INAIL agli interessati per ciascun anno fino ha luogo sino al raggiungimento di tale limite di spesa, rispettando l’ordine temporale di acquisizione delle domande (comma 7).

Infine, ai sensi del comma 8, l’INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e del le finanze, prevedendosi, altresì, che, ove dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento di tale limite di spesa, l’INAIL non procede all’accoglimento di ulteriori domande.


52) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 86 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, escluda che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale.

53) Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita