Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1
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Articolo 7
(Disposizioni sui percorsi di formazione scuola-lavoro relativamente alla tutela assicurativa dell’INAIL e alla sicurezza sul lavoro)
Il comma 1 dell’articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa all’articolo 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni, il quale ha esteso ai settori dell’istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In base alla norma di interpretazione autentica, la tutela in oggetto si applica anche a infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione – o da altro domicilio dove si trovi lo studente – al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro(46) e a quelli occorsi nel tragitto inverso.
La novella di cui al comma 2 del presente articolo 7(47) esclude che le convenzioni stipulate, per i percorsi di formazione scuola-lavoro, tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante(48) .
In merito alla norma di interpretazione autentica di cui al comma 1, si ricorda che, nella interpretazione sin qui seguita dalle amministrazioni competenti(49) , l’estensione ai settori summenzionati della tutela assicurativa dell’INAIL riguardava gli infortuni in itinere con riferimento: ai lavoratori; agli studenti, limitatamente al tragitto tra la scuola, presso cui è iscritto lo studente, e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro relativa ai percorsi di formazione in oggetto. In base alla norma di interpretazione autentica (che ha, come detto, effetto retroattivo), la tutela copre gli infortuni in itinere anche se occorsi negli altri due tipi di tragitti summenzionati.
Per un quadro generale della disciplina di estensione della tutela assicurativa dell’INAIL ai suddetti settori, si rinvia al dossier(50) dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati sull’A.C. n. 2526 (A.C. corrispondente alla versione definitiva del D.L. n. 90 del 2025, come convertito in legge con modificazioni(51) , il quale, all’articolo 2-ter, ha reso permanente la disciplina di estensione in oggetto).
Riguardo alla summenzionata novella di cui al comma 2 del presente articolo 7, si ricorda che essa fa riferimento alla finalità di garantire un ambiente sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, in coerenza con la funzione prevalentemente orientativa dei medesimi percorsi (per il disposto della novella, cfr. la sintesi iniziale della presente scheda).
46) Si ricorda che l’articolo 1, comma 784-octies, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha ridenominato i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) in “formazione scuola-lavoro”.
47) La novella inserisce un comma 784-novies nel citato articolo 1 della L. n. 145 del 2018.
48) Riguardo alla valutazione dei rischi, cfr., in particolare, l’articolo 17, comma 1, lettera a), l’articolo 18, comma 1, lettera a), e gli articoli da 28 a 30 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.
49) Cfr. la circolare dell’INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 (emanata previo parere dell’ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e la nota di istruzione operativa dell’INAIL del 14 agosto 2024, prot. n. 85.
50) Dossier n. 501/2 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 465/2 nella numerazione del Servizio Studi della Camera.
51) D.L. 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 109.