Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 6
(Accordo Stato-regioni su soggetti accreditati alla formazione)

L’articolo 6 prevede che, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano individuati i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La finalità indicata dalla disposizione è quella di innalzare la qualità dell’offerta formativa (comma 1).

Al comma 2 sono indicate le caratteristiche di tali requisiti e specificati i soggetti che devono possederli.

Viene infine prevista la clausola di invarianza finanziaria (comma 3).

Nel dettaglio, l’articolo 6 fa riferimento, al comma 1, a specifico accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali.

Tale accordo è volto ad individuare i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di coloro che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’obiettivo perseguito è quello di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa.

Si valuti l’opportunità di meglio specificare il ruolo dell’INAIL, di cui è previsto che ci si possa avvalere in sede di adozione di tale accordo, nonché di chiarire se il termine di novanta giorni per l’adozione dell’accordo medesimo sia perentorio o ordinatorio.

Il comma 1 provvede altresì a precisare che resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 37 prevede, al comma 1, che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, nonché ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 37 prevede, a sua volta, che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali.

A quest’ultimo riguardo, ai sensi del testé citato articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è stato siglato, in data 17 aprile 2025, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al suddetto decreto legislativo.

L’articolo 6 in commento, al comma 2, prevede poi specifiche caratteristiche dei richiamati criteri e requisiti di accreditamento disposti dall’accordo.

In particolare, si precisa che tali criteri e requisiti devono riferirsi alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione.

Con riferimento al sopracitato termine “risorse” dei soggetti eroganti la formazione, si valuti l’opportunità di chiarirne il significato.

Viene inoltre stabilito – sempre al comma 2 - che anche i soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono possedere questi requisiti, al fine della conferma del loro accreditamento.

Il comma 3 reca, infine, la clausola dell’invarianza finanziaria, chiarendo che dall’attuazione della disposizione in titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.