Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 5
(Disposizioni concernenti la prevenzione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro)

L’articolo 5 reca un complesso di novelle – con riferimento ai profili della prevenzione e della formazione – alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La novella di cui alla lettera 0a) del comma 1 demanda a un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro per l’Agenzia per cybersicurezza nazionale.

La novella di cui alla successiva lettera 0b) inserisce il direttore centrale della competente direzione centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La novella di cui alla lettera a) inserisce un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed esclude il diritto di voto per alcuni componenti della medesima Commissione.

La novella di cui alla successiva lettera b) inserisce ulteriori norme relative alle attività dell’INAIL per la promozione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro; si introducono: uno stanziamento, a carico del bilancio dell’INAIL, di misura non inferiore a 35 milioni di euro annui (a decorrere dall’anno 2026), per il finanziamento di interventi di promozione e divulgazione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione ivi contemplati (è compresa la formazione superiore, anche universitaria) nonché di iniziative per l’incremento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (numero 1)); la previsione della promozione, da parte dell’INAIL, di interventi di formazione in materia di prevenzione, attraverso l’impiego delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua(25) , nonché di interventi di sostegno, a carico del bilancio dell’INAIL, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti (numero 2)); la previsione della promozione, da parte dell’INAIL, mediante le proprie risorse, di campagne informative e progetti formativi in materia di sicurezza sul lavoro – con particolare riferimento agli infortuni in itinere – nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica(26) da parte delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (numero 3)).

La novella di cui alla lettera b-bis) inserisce un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella composizione della Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro.

La novella di cui alla lettera c) inserisce la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La novella di cui al numero 1) della lettera d) integra, con riferimento alle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la disciplina sull’aggiornamento periodico della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La novella di cui al successivo numero 2) sostituisce i riferimenti in merito ai documenti in cui devono essere registrate le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

La novella di cui alla lettera e) concerne le procedure per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria.

La novella di cui alla lettera f) amplia l’ambito oggettivo e soggettivo delle comunicazioni annuali da parte degli organismi paritetici.

La novella di cui alla lettera g) specifica che nell’ambito dei dispositivi di protezione individuale e dei relativi obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente rientrano anche gli specifici indumenti di lavoro che siano individuati come dispositivi di protezione individuale da parte della valutazione dei rischi.

La novella di cui alla lettera h) e il successivo comma 1-bis modificano le norme sulle scale verticali permanenti fissate ad un supporto, nell’ambito della disciplina sulla sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e nei lavori in quota.

La novella di cui alla lettera i) modifica la disciplina sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto nei lavori in quota.

La novella di cui alla lettera 0a) del comma 1 – inserita in sede referente – demanda a un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro per l’Agenzia per cybersicurezza nazionale, con riferimento alle competenze attribuite alla stessa Agenzia in materia di sicurezza nazionale nell’ambito cibernetico. Il regolamento è emanato secondo la procedura prevista dalla medesima novella. Tale norma procedurale contempla anche una possibilità di deroga alla disciplina generale sui regolamenti governativi, ministeriali e interministeriali, di cui all’articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Al riguardo, il parere della 1a Commissione del Senato del 10 dicembre 2025 ha rilevato l’opportunità di specificare la portata della deroga.

La novella di cui alla lettera 0b) del comma 1 – inserita in sede referente – modifica la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inserendo il direttore centrale della competente direzione centrale (direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro) dell’Ispettorato nazionale del lavoro(27) . La novella, inoltre, corregge un errore materiale in un richiamo normativo interno, nell’ambito della disciplina del medesimo Comitato.

La novella di cui alla lettera a) del comma 1, nel testo riformulato in sede referente, inserisce un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed esclude (come previsto anche dal testo originario del presente decreto) il diritto di voto per alcuni componenti della medesima Commissione. I membri interessati dall’esclusione sono i tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale (esperti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali(28) ) e il rappresentante dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Si ricorda che la Commissione in oggetto è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e svolge le funzioni consultive e deliberative di cui all’articolo 6, comma 8, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni(29) . La novella, inoltre, corregge un errore materiale in un richiamo normativo interno, nell’ambito della disciplina della medesima Commissione.

La novella di cui alla lettera b), come accennato, inserisce ulteriori norme relative alle attività dell’INAIL per la promozione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Riguardo al summenzionato stanziamento di cui al numero 1) della lettera b), previsto a carico del bilancio dell’INAIL e di misura non inferiore a 35 milioni di euro annui (a decorrere dall’anno 2026), per il finanziamento di interventi di promozione e divulgazione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione ivi contemplati (è compresa la formazione superiore, anche universitaria) nonché di iniziative per l’incremento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si rileva che le risorse vengono trasferite – previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e fermo restando il principio di equilibrio di bilancio dell’ente – al Fondo sociale per occupazione e formazione(30) e che, in tale ambito, si fa riferimento specifico alla componente di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. In merito a tale componente, l’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, ripartisca annualmente le risorse tra le regioni. In sede referente, si è introdotta la previsione che il riparto del suddetto stanziamento di cui al numero 1) della lettera b) sia operato previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Riguardo ai suddetti interventi rientranti nel finanziamento di cui al numero 1), la norma specifica che: quelli di promozione e divulgazione possono concernere anche la valorizzazione di supporti digitali come quelli inerenti alle cosiddette realtà virtuale e realtà aumentata, ai fini dell’apprendimento mediante esperienza; le iniziative formative concernono tutti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi di cui al numero 1) – così come quelli di cui ai successivi numeri 2) e 3) – sono posti in via aggiuntiva rispetto a quelli già previsti dall’articolo 11 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni; tale articolo prevede, tra l’altro: il finanziamento, da parte dell’INAIL, di progetti di investimento e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, relativi in particolare alle piccole e medie imprese e alle micro-imprese, e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai princìpi di responsabilità sociale delle imprese; il finanziamento ministeriale delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale intese “all'inserimento in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche”.

La promozione degli interventi di formazione, di cui al numero 2) della stessa lettera b), mediante i suddetti fondi paritetici interprofessionali nazionali è operata dall’INAIL sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La disposizione fa particolare riferimento – quest’ultimo è posto esplicitamente in termini non esclusivi – ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti.

Gli interventi di sostegno previsti, a carico del bilancio dell’INAIL, dal medesimo numero 2) per l’acquisto e l’adozione dei suddetti specifici dispositivi di protezione individuale vengono previsti con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle micro-imprese.

Riguardo alla novella di cui al successivo numero 3), si rinvia alla parte di sintesi iniziale della presente scheda.

La novella di cui alla lettera b-bis), introdotta in sede referente, inserisce un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella composizione della Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro; riguardo ai suddetti interpelli e alla relativa Commissione (istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), cfr. l’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

La novella di cui alla lettera c) inserisce la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Al riguardo, la novella richiama le nozioni generali di lavoratori e di luoghi di lavoro, poste dal medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008.

La novella di cui al numero 1) della lettera d) integra, con riferimento alle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la disciplina sull’aggiornamento periodico della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Per tali imprese, si demanda alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità dell’obbligo del suddetto aggiornamento periodico, definizione che deve essere operata nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la sicurezza derivante dall’attività svolta. Si ricorda che la disciplina già vigente, rinviando in generale alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di tale obbligo, pone una norma specifica per le imprese con almeno 15 lavoratori; quest’ultima prevede che le ore di aggiornamento siano almeno conformi ai seguenti minimi: 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori; 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori(31) .

La novella di cui al successivo numero 2), in merito alla registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con i riferimenti al fascicolo elettronico del lavoratore(32) e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino (fascicolo che è integrato con il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL).

La novella di cui alla lettera e) pone un nuovo termine per la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria(33) e introduce la previsione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l’ipotesi di mancata conclusione dell’accordo. Per il medesimo accordo, viene posto il termine del 31 dicembre 2026 (in luogo di quello precedente del 31 dicembre 2024) e resta ferma la previsione della previa consultazione delle parti sociali. Si consideri l’opportunità di una valutazione della formulazione della presente novella, tenuto conto che, per le ipotesi di mancata conclusione di un diverso tipo di atto (atto di intesa) nella suddetta sede di Conferenza, la disciplina generale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, prevede una deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri(34) – e non di singoli Ministri – e che la medesima disciplina generale non prevede una procedura sostitutiva per gli atti di accordo.

La novella di cui alla lettera f) inserisce gli organi di vigilanza territorialmente competenti nell’ambito dei destinatari delle comunicazioni annuali da parte degli organismi paritetici(35) , aggiunge nell’oggetto delle comunicazioni l’indicazione delle aziende per le quali sono stati svolti (da parte dell’organismo paritetico) la consulenza e il monitoraggio con esito positivo e specifica che le comunicazioni medesime sono effettuate per il tramite dell’INAIL agli altri destinatari (Ispettorato nazionale del lavoro e, come detto, organi di vigilanza territorialmente competenti).

La novella di cui alla lettera g) specifica che nell’ambito dei dispositivi di protezione individuale e dei relativi obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente(36) rientrano anche gli specifici indumenti di lavoro che siano individuati come dispositivi di protezione individuale da parte della valutazione dei rischi. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto(37) osserva che tale specificazione è conforme alle indicazioni già espresse sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

La novella di cui alla lettera h) – riformulata in sede referente – modifica le norme sulle scale verticali permanenti fissate ad un supporto, nell’ambito della disciplina sulla sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e nei lavori in quota(38) . La novella pone in termini generali l’obbligo di adozione di un sistema di protezione, sopprimendo la limitazione secondo la quale l’obbligo di operatività del sistema di protezione era posto solo con riferimento ad un’altezza superiore a 2,49 metri dal pavimento o dai ripiani, e ammette un’alternativa tra il ricorso alla gabbia di sicurezza e l’adozione di un sistema di protezione individuale(39) . La novella, nel testo originario, fa riferimento alle scale di altezza superiore a 2 metri, anziché (come nella disciplina già vigente) superiore a 5 metri; tale estensione dell’ambito è stata, tuttavia, soppressa in sede referente (la novella, inoltre, conferma che le prescrizioni concernono soltanto le scale con un’inclinazione superiore ai 75 gradi). Per le scale in oggetto già installate entro il 31 ottobre 2025, gli effetti prescrittivi della novella, secondo il comma 1-bis (inserito in sede referente), decorrono dal 1° febbraio 2026(40) .

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto(41) osserva che la novella in esame è anche intesa ad evitare il ricorso alla gabbia di sicurezza nei casi in cui la medesima costituirebbe un ostacolo nella procedura di intervento a seguito di infortunio o di malessere del lavoratore; l’eventuale alternativa – in base alla valutazione del rischio – alla gabbia è costituita, come detto, dall’adozione di un sistema di protezione individuale(42) .

Si riporta di seguito il testo finora vigente del comma, oggetto ora della novella sostitutiva di cui alla presente lettera h):

“Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.”.

La novella di cui alla lettera i) modifica la disciplina sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto nei lavori in quota(43) . Si specifica che i sistemi di protezione collettiva – a cui occorre dare priorità rispetto a quelli di protezione individuale, come già previsto dal richiamato articolo 111, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81 del 2008(44) – sono costituiti, in via prioritaria, dai parapetti e dalle reti di sicurezza. La novella opera inoltre una ridefinizione della disciplina dei sistemi di protezione individuale, a cui si ricorre, come detto, in via subordinata; nell’ambito di questi ultimi sistemi, la novella, tra l’altro, prevede che quelli di arresto della caduta siano adottati in via subordinata rispetto agli altri e richiama altre prescrizioni già vigenti sui sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi(45) .

Si riporta di seguito il testo finora vigente dell’articolo 115 del D.Lgs. n. 81 del 2008, articolo il cui testo viene sostituito dalla novella di cui alla lettera i) in esame:

“1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a)  assorbitori di energia;

b)  connettori;

c)  dispositivo di ancoraggio;

d)  cordini;

e)  dispositivi retrattili;

f)  guide o linee vita flessibili;

g)  guide o linee vita rigide;

h)  imbracature.

2. (il comma 2 fu abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).

3.Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.”.


25) Fondi disciplinati (per quanto riguarda la legislazione statale) dall’articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

26) Riguardo alla disciplina di tale insegnamento scolastico, cfr. la richiamata L. 20 agosto 2019, n. 92.

27) Riguardo al suddetto Comitato, cfr. l’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

28) Ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 13 gennaio 2016.

29) Riguardo a tale Commissione, si rinvia alla relativa pagina sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

30) Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

31) In merito alla disciplina della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il citato D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente (cfr. ivi l’articolo 55, comma 5, alinea e lettera c), e comma 6-bis, e successive modificazioni).

32) Di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni.

33) Riguardo alle attuali determinazioni in materia, cfr. l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16 marzo 2006, “in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali il 30 ottobre 2007, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza in alcuni ambiti lavorativi, e l’accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 18 settembre 2008, relativo alle “procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”.

34) Si ricorda che tale norma generale si applica anche con riferimento alle intese da concludersi in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (art. 9 del citato D.Lgs. n. 281 del 1997).

35) Nella disciplina finora vigente, ai suddetti organi di vigilanza dovevano essere comunicati, da parte degli organismi paritetici, soltanto i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
Gli organismi paritetici, in base alla nozione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, sono “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

36) Cfr. la norma sanzionatoria penale di cui all’articolo 87, comma 2, alinea e lettera d), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni. Cfr. anche le fattispecie penali generali di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale.

37) La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 1706.

38) Riguardo all’ambito delle attività e dei lavori interessati, cfr. gli articoli da 105 a 107 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

39) Riguardo ai sistemi di protezione individuale, cfr. la novella di cui alla successiva lettera h).

40) Sotto il profilo sanzionatorio, cfr. le fattispecie penali generali di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale.

41) La relazione illustrativa è reperibile, come detto, nell’A.S. n. 1706.

42) Riguardo ai sistemi di protezione individuale, cfr., come detto, la novella di cui alla successiva lettera h).

43) Il citato articolo 107 del D.Lgs. n. 81 del 2008 definisce come lavori in quota le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

44) Si ricorda che le violazioni, da parte dei datori di lavoro e dei dirigenti, del suddetto principio di cui alla lettera a) dell’articolo 111, comma 1, sono punite con le sanzioni penali di cui all’articolo 159, comma 2, alinea e lettera a), del medesimo D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni. Cfr. anche le fattispecie penali generali di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale.

45) Prescrizioni di cui all’articolo 111, comma 4, e articolo 116 del D.Lgs. n. 81 del 2008.