Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1

Articolo 4
(Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)

L’articolo 4, al comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali.

Il comma 2, a tal fine, autorizza il medesimo Ispettorato a bandire, per i medesimi anni, procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, disciplinando le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati, che devono essere limitate ad un ambito regionale e ad un’unica posizione tra quelle messe a bando. Tale comma 2, inoltre, prevede la possibilità per l’amministrazione, qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, di coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati, disciplinando altresì il contenuto del bando, in relazione alla possibilità di prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

I commi 3 e 4 provvedono alla stima degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni e all’indicazione della copertura finanziaria.

Il comma 5 - al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite - riduce il limite massimo di unità della sua dotazione organica, elevando tuttavia a 10 (da 8) il numero massimo di posizioni dirigenziali di livello generale e a 100 (in luogo di 94) quello delle posizioni dirigenziali di livello non generale ricomprese nella richiamata dotazione organica. Specifica, inoltre, che al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, precisando che alla riorganizzazione delle strutture dell’Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025. Prevede, inoltre, misure per garantire la neutralità finanziaria di tale intervento, mediante riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica dell’Area Assistenti e delle corrispondenti facoltà assunzionali. Infine, eleva da 20 a 30 milioni di euro anni l’importo limite di somme - destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro - utilizzabili per finanziare l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il comma 6 provvede alla stima degli oneri derivanti dal comma 5 e all’individuazione della relativa copertura.

Il comma 7, al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo sull’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, apporta modifiche al contingente dell’Arma dei carabinieri assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo svolgimento dei servizi di vigilanza sull’applicazione delle norme in tale ambito, potenziandolo di 100 unità in soprannumero rispetto all’organico attuale.

Il comma 8, modificato in sede referente, al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall’applicazione del comma 7, autorizza l’Arma dei Carabinieri a nuove assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

I commi 9 e 10 prevedono le autorizzazioni di spesa derivanti dall’attuazione dei commi 7 e 8 e dalle relative spese di funzionamento, contemplando al comma 11 la conseguente copertura finanziaria.

L’articolo 4, al comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali, autorizzando a tale fine, in base al comma 2, primo periodo, il medesimo Ispettorato, per i medesimi anni, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione RIPAM, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si ricorda che la Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici; organizza i concorsi unici per il reclutamento di personale dirigenziale e di personale comune alle diverse amministrazioni, b) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d’obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previa ricognizione dei fabbisogni; c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni; d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento, avvisi per l’individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35-quater.

Il secondo periodo del comma 2 prevede la possibilità per ogni candidato di presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando, specificando al terzo periodo che l’amministrazione , qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Il quarto periodo di tale comma 2 stabilisce che il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi, ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili.

Il comma 3 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di:

  • euro 7.526.420 per l'anno 2026;
  • di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale;
  • di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali;
  • di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

Il comma 4, nel recare la copertura finanziaria, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per l’anno 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall’anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.252.476 per il 2026 ed euro 16.724.952 a decorrere dal 2027 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si valuti l’opportunità di specificare che gli oneri quantificati e coperti ai commi 3 e 4 siano quelli derivanti, oltre che dal comma 1, anche dal comma 2, relativi all’espletamento delle procedure concorsuali, eventualmente aggiungendo, dunque, il riferimento a tale comma 2.

Il comma 5, al fine di potenziare e rendere più efficiente la capacità amministrativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite:

  1. modifica l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, riducendo a 7.776 (da 7.812) il limite massimo di unità - ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali - della dotazione organica dell’Ispettorato, elevando altresì a 10 (da 8) il numero massimo di posizioni dirigenziali di livello generale nonché a 100 (in luogo di 94) quello delle posizioni dirigenziali di livello non generale ricomprese nella richiamata dotazione organica; specifica, inoltre, che al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, precisando che alla riorganizzazione delle strutture dell’Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025 e che al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti (24) della dotazione organica dell’Area degli assistenti e delle relative facoltà assunzionali, disponibili per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere;
  2. modifica l’articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, elevando da 20 a 30 milioni di euro anni l’importo limite di somme - destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro - utilizzabili per finanziare l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato).

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 per l’anno 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dall’anno 2026 si provvede mediante riduzione della dotazione organica dell’Area assistenti e delle facoltà assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un importo almeno corrispondente al relativo onere

Il comma 7, al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo sull’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, apporta le seguenti modifiche al contingente dell’Arma dei carabinieri assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale:

- aumenta da 710 a 810 le unità del contingente complessivo (lett. a));

- inserisce tra i militari dell’Arma dei carabinieri assegnati a tale scopo 1 unità tra i colonnelli e 8 unità di capitani/tenenti (lett. b) e c));

- aumenta da 271 a 315 il numero di ispettori (lett. d));

- aumenta da 254 a 301 le unità di appuntati e carabinieri (lett. e)).

Il comma 8, modificato in sede referente, al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall’applicazione del comma 7, autorizza l’Arma dei Carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

- cinque unità nel ruolo ufficiali; ventidue unità nel ruolo ispettori e ventiquattro unità nel ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026 (lett. a)):

- quattro unità nel ruolo ufficiali; ventidue unità nel ruolo ispettori e ventitré unità nel ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027 (lett.b)).

Il comma 9, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, prevede le seguenti autorizzazioni di spesa:

  • 405.682 euro per l'anno 2026;
  • 2.575.854 euro per l’anno 2027;
  • 4.741.028 euro per l’anno 2028;
  • 5.424.288 euro per l’anno 2029;
  • 5.708.906 euro per l'anno 2030;
  • 5.804.991 euro per l'anno 2031;
  • 5.924.667 euro per l’anno 2032;
  • 5.977.082 euro per l'anno 2033;
  • 5.979.266 euro per l’anno 2034;
  • 5.980.514 euro per l’anno 2035;
  • 6.024.050 euro per l’anno 2036;
  • 6.153.807 euro annui a decorrere dall'anno 2037

Il comma 10 prevede le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 7 e 8:

  • 90.100 euro per l'anno 2026;
  • 143.967 euro per l'anno 2027;
  • 109.783 euro per l’anno 2028;
  • 88.200 euro per l’anno 2029;
  • 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Il comma 11 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste ai commi 9 e 10 pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l’anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l’anno 2032, euro 6.047.082 per l’anno 2033, euro 6.049.266 per l’anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l’anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037. Tale disposizione stabilisce quindi che a tali oneri si provvede mediante riduzione - per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall’anno 2027 - delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


24) Pari a 44 unità, secondo quanto indicato nella reazione tecnica del provvedimento.