Legislatura 19ª - Dossier n. 584 1
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Articolo 3
(Disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attività a rischio più elevato)
Il comma 1 dell’articolo 3 pone un criterio generale per la programmazione degli accertamenti ispettivi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo una priorità per lo svolgimento dei controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
I commi 2 e 3 demandano a due decreti ministeriali, da emanarsi secondo la procedura e i termini previsti dai medesimi commi (come modificati in sede referente), la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina sull’obbligo – fino ad ora previsto, a carico del datore di lavoro e del dirigente, per le attività in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato – di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento. In base ai commi 2 e 3, i decreti ministeriali suddetti individuano ulteriori ambiti di attività, a rischio più elevato, per i quali deve trovare applicazione l’obbligo in esame e definiscono, per la tessera di riconoscimento, un codice univoco anticontraffazione; si prevede altresì che la tessera sia utilizzata come badge e che essa sia resa disponibile secondo le modalità contemplate dal comma 2 e dal decreto ministeriale di cui al comma 3.
I commi da 4 a 6 modificano la disciplina sulla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili; in merito a quest’ultimo ambito, il comma 6 modifica la previsione già vigente sulla estensione ad altri ambiti di attività dell’istituto della patente a crediti; tale estensione deve essere operata con decreto ministeriale, come conferma il comma 6, il quale, nella riformulazione approvata in sede referente, ha anche integrato la disciplina della procedura di emanazione già vigente. Con riferimento al medesimo istituto della patente a crediti, il comma 4 reca alcune modifiche (lettera a), numeri 1), 2) e 2-bis), e lettera b)) in merito ai criteri e alle modalità di determinazione del punteggio e alle modalità di sospensione cautelare della patente, eleva (numero 3) della lettera a)) la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per lo svolgimento dell’attività in assenza del punteggio minimo e pone (lettera c)) una norma di coordinamento con la novella di cui al precedente comma 1. Il comma 5 definisce i termini transitori in relazione alla novella di cui alla lettera b) del suddetto comma 4. Resta fermo che lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Il comma 7 reca, con riferimento all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
Il comma 1 dell’articolo 3 pone un criterio generale per la programmazione degli accertamenti ispettivi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo una priorità per lo svolgimento dei controlli di competenza – controlli in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della sicurezza sul lavoro – nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. Sotto il profilo redazionale, la norma viene inserita nell’ambito della disciplina(9) che prevede, per l’ipotesi in cui dagli accertamenti ispettivi dell’Ispettorato non siano emerse violazioni o irregolarità, che l’Ispettorato proceda al rilascio di un attestato e, previo assenso del datore di lavoro, all’iscrizione del medesimo in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente sul sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato e denominato “Lista di conformità INL”. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto (10) osserva che, in base a fenomeni riscontrati, “il subappalto, se non adeguatamente monitorato, può favorire fenomeni di dumping contrattuale, mancato rispetto dei contratti collettivi, omissioni contributive” e “inosservanza delle norme di sicurezza”; la relazione illustrativa osserva altresì che alla novella di cui al comma 1 in esame è connessa quella di cui alla lettera c) del successivo comma 4 (cfr. infra).
I commi 2 e 3 demandano a due decreti ministeriali, da emanarsi secondo la procedura e i termini previsti dai medesimi commi, la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina sull’obbligo – fino ad ora previsto, a carico del datore di lavoro e del dirigente, per le attività in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato – di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, della data di assunzione e, nell’ipotesi di subappalto, dell’autorizzazione del medesimo (11) ; in sede referente, si è previsto che i due decreti ministeriali suddetti siano emanati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In base ai commi 2 e 3, i decreti ministeriali summenzionati individuano ulteriori ambiti di attività, a rischio più elevato, per i quali deve trovare applicazione l’obbligo in esame e definiscono, per la tessera di riconoscimento, un codice univoco anticontraffazione; si prevede altresì che la tessera sia utilizzata come badge (recante gli elementi identificativi del lavoratore) e che essa sia resa disponibile secondo le modalità contemplate dal comma 2 e dal decreto ministeriale di cui al comma 3. Le disposizioni attuative di quest’ultimo decreto devono anche far riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio – mediante l’impiego di tecnologie – dei flussi della manodopera nonché ai tipi di informazioni trattate. Con una modifica approvata in sede referente, si è specificato che anche per gli ulteriori ambiti, individuati dai suddetti decreti ministeriali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 55, comma 5, alinea e lettera i), dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni, per i casi di violazione, da parte del datore di lavoro e del dirigente delle suddette norme vigenti(12) sulla tessera di riconoscimento del lavoratore.
I commi da 4 a 6 modificano la disciplina – di cui all’articolo 27 e all’allegato I-bis del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni(13) – sulla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili(14) ; in merito a quest’ultimo ambito, il comma 6 modifica la previsione già vigente sulla estensione – da operarsi con decreto ministeriale, come conferma il comma 6 – ad altri ambiti di attività dell’istituto della patente a crediti. Con riferimento al suddetto istituto, il comma 4 reca alcune modifiche (lettera a), numeri 1 e 2), e lettera b)) in merito ai criteri e alle modalità di determinazione del punteggio e alle modalità di sospensione cautelare della patente, eleva (numero 3) della lettera a)) la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per lo svolgimento dell’attività in assenza del punteggio minimo e pone (lettera c)) una norma di coordinamento con la novella di cui al precedente comma 1. Il comma 5 definisce i termini transitori in relazione alla novella di cui alla lettera b) del suddetto comma 4.
Si ricorda, in via generale, che, in base alla disciplina già vigente (che sotto i seguenti aspetti resta confermata): lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; sono esclusi da ogni condizione relativa alla patente a crediti i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell’ambito di quelle in possesso dell’attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA(15) ) prevista dal codice dei contratti pubblici per l’aggiudicazione di lavori di importo superiore a determinati limiti(16) .
La novella di cui alle lettere a), numeri 1) e 2-bis), e b) del comma 4 modifica le norme sulla decurtazione dei crediti in oggetto per i casi di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione sull’instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; la novella (in cui, in sede referente, sono state operate alcune modifiche a fine di coordinamento): dispone – con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, come specifica il comma 5 – una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione (nel testo finora vigente, la riduzione era pari a 1, 2 o 3 punti, a seconda della durata dell’impiego del lavoratore)(17) ; prevede che la decurtazione per la violazione in oggetto avvenga già a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza(18) , in deroga alla norma(19) che prevede la decurtazione dei crediti solo a seguito dei “provvedimenti definitivi”, costituiti dalle sentenze passate in giudicato e dalle ordinanze-ingiunzione amministrative, di cui all’articolo 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, divenute definitive. In sede referente, si specificato che anche le risultanze dei verbali notificati in oggetto (così come già previsto per i “provvedimenti definitivi” suddetti) sono comunicati entro trenta giorni (anche con modalità informatiche) dall'amministrazione emanante all'Ispettorato nazionale del lavoro al fine della decurtazione dei crediti.
La novella di cui al numero 2) della lettera a) del comma 4 integra le disposizioni che prevedono la sospensione, in via cautelare, per un massimo di dodici mesi, della patente in oggetto, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale(20) . La novella prevede che le procure della Repubblica competenti trasmettano (fatta salva la disciplina del segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale) tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie per l’eventuale adozione dei suddetti provvedimenti di sospensione e che questi ultimi siano adottati tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti (nell’esercizio delle proprie funzioni) sul luogo e nelle immediatezze del sinistro. Con una modifica approvata in sede referente, si è esplicitato che la previsione della valutazione dei suddetti elementi oggettivi e soggettivi si riferisce all’adozione dei provvedimenti cautelari.
La novella di cui al numero 3) della lettera a) del comma 4 eleva da 6.000 a 12.000 euro la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per lo svolgimento dell’attività in assenza del summenzionato punteggio minimo(21) .
La novella di cui alla lettera c) del comma 4 prevede che la notifica preliminare – precedente ai lavori nei cantieri temporanei o mobili –(22) specifichi, nell’ambito delle imprese indicate nel medesimo atto di notifica, quali operino, eventualmente, in regime di subappalto. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto(23) osserva che tale novella è connessa alla novella di cui al precedente comma 1.
Il comma 6 modifica la previsione già vigente sulla estensione – da operarsi con decreto ministeriale, come conferma il comma 6 – ad altri ambiti di attività dell’istituto della patente a crediti. Il comma introduce un termine di sessanta giorni (decorrenti dall’entrata in vigore del presente decreto) per l’adozione del decreto ministeriale (adozione che era solo eventuale nella disciplina finora vigente), inserisce (in base a una modifica approvata in sede referente) la fase procedurale del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e prevede che il medesimo decreto ministeriale individui (al fine dell’estensione in oggetto) gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la classificazione adottata dall’INAIL e con prioritario riferimento a quelle in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto. Resta fermo che il decreto è emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Il comma 7 reca, con riferimento all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
9) Cfr. il comma 7 dell’articolo 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, comma oggetto della presente novella.
10) La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 1706.
11) Riguardo ai lavoratori autonomi, cfr. il richiamato articolo 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
12) Il citato articolo 55, comma 5, lettera i), richiama il suddetto articolo 26, comma 8.
13) Riguardo alla disciplina attuativa, cfr. il regolamento ministeriale di cui al D.M. 18 settembre 2024, n. 132, “relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
14) In base alla lettera a) dell’articolo 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 – lettera richiamata dal suddetto articolo 27 del medesimo D.Lgs. n. 81 per la disciplina della patente a crediti –, i cantieri temporanei o mobili sono costituiti dai luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile inclusi nell’allegato X dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.
15) Nella terminologia di cui all’articolo 100, comma 7, del codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni), tale acronimo si riferisce agli organismi di attestazione.
16) Cfr. i commi 4 e seguenti del richiamato articolo 100 e l’allegato II.12 del suddetto codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni.
17) La maggiorazione di un punto di riduzione – maggiorazione prevista per il caso in cui la violazione in oggetto riguardi un lavoratore straniero (se cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide), un minore in età non lavorativa o un lavoratore beneficiario del Reddito di cittadinanza o dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro – si applica quindi ora sulla base di calcolo costituita da 5 punti. Riguardo a tale maggiorazione, cfr. il richiamato numero 24 del citato allegato I-bis del D.Lgs. n. 81 del 2008.
18) Al fine della riduzione, l’Ispettorato nazionale del lavoro – come specifica la novella in esame (lettera a), numero 1), del comma 4) – utilizza anche le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni).
19) Di cui al comma 7 del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.
20) Riguardo alla possibilità di presentazione di ricorso contro il provvedimento di sospensione cautelare, cfr. il comma 8 – comma oggetto della presente novella parziale – del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.
21) Riguardo alla complessiva disciplina sanzionatoria, cfr. il comma 11 – oggetto della presente novella parziale – del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 81 del 2008; cfr. (riguardo al quadro previgente rispetto alla presente novella parziale) anche la nota del 9 dicembre 2024, prot. n. 9326, dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
22) Notifica di cui all’articolo 99 e all’allegato XII del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni; il suddetto allegato è oggetto della presente novella parziale.
23) La relazione illustrativa è reperibile, come detto, nell’A.S. n. 1706.